1. Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa per le attività preventivate, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 30 novembre dell’anno precedente all’anno di riferimento.
2. In casi eccezionali e motivati le domande possono essere presentate anche dopo questo termine ma comunque prima dell’avvio delle attività o dell’esecuzione dei servizi.
3. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e dimensione dell‘organizzazione;
b) descrizione e le date di inizio e fine delle misure o dei servizi;
c) ubicazione delle misure o dei servizi;
d) elenco delle spese ammissibili;
e) importo del finanziamento pubblico neccessario per le misure o i servizi.