1. Questi aiuti possono essere concessi per finanziare i costi effettivi sostenuti per la sostituzione dell’agricoltore/agricoltrice, di una persona fisica che è un/una coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo/una lavoratrice agricola durante la loro assenza dovuta:
a) a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti nonché
b) in caso di decesso.
2. La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi e a massimo 480 ore l’anno per beneficiario.
3. Gli importi massimi delle spese ammissibili per servizi di sostituzione al finanziamento sono determinati sulla base del listino prezzi approvato dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale.