1. L’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4 può essere concesso alle imprese collettive nel settore dei prodotti di origine animale e vegetale, esclusi i settori delle pomacee e vitivinicolo, che non superino un corrispondente fatturato annuo documentato di 15 milioni di euro.
2. Ai fini della concessione degli aiuti i prodotti agricoli primari che verranno trasformati devono provenire prevalentemente da produttori primari singoli o associati.
3. Se il richiedente è un’organizzazione di produttori oppure un suo socio, il finanziamento degli investimenti tecnici avviene esclusivamente nell’ambito dei programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche. Sono esclusi gli investimenti tecnici per la trasformazione di frutta e verdura da parte dei soci di un’organizzazione di produttori.