1. La liquidazione dell’aiuto concesso avviene su presentazione della relativa domanda, corredata dalla documentazione relativa alla spesa ammessa, dopo la verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente.
2. Per documentare la spesa ammessa è necessario presentare una rendicontazione con l’elenco delle fatture e le fatture saldate. Per bonifici tramite home o internet banking la conferma di transazione deve essere datata almeno due giorni lavorativi successivi all’ordine telematico di bonifico. Non sono ammessi pagamenti tramite vaglia postali, assegni o in contante.
3. Per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2, per documentare la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), è sufficiente presentare una dichiarazione firmata dal direttore/dalla direttrice dei lavori, contenente le seguenti indicazioni:
a) che i lavori e gli acquisti sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato o al progetto di variante e nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti;
b) che durante lo svolgimento dei lavori non sono state fatte modifiche sostanziali e che eventuali modifiche non sostanziali si sono rese necessarie per migliorare l’opera;
c) elenco riepilogativo dei costi di costruzione.
4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 va allegata la seguente documentazione:
a) l’agibilità o la dichiarazione di fine lavori, in funzione della tipologia del titolo abilitativo;
b) prova della comunicazione dell’inizio attvità al corrispettivo protale;
c) la dichiarazione di produzione vitivinicola per le cantine vinicole aventi una produzione minima di 40 ettolitri.
5. La documentazione di cui al paragrafo 4 lettera a) sostituisce le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 lettere a) e b) e deve essere allegata alla domanda di liquidazione dalle imprese di cui all’articolo 3 comma 1.
6. Non vengono erogati anticipi dell’aiuto concesso o pagamenti parziali per stati di avanzamento.
7. Il beneficiario deve rendicontare le spese sostenute entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o un termine più breve eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato.