1. Le domande di aiuto, da redigere sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 settembre e comunque prima dell’inizio dei lavori, dell’acquisto dei beni o della realizzazione delle attività di cui all’articolo 4. La domanda deve riportare i seguenti dati e informazioni:
a) la denominazione e dimensione dell’impresa nonché la sua forma giuridica;
b) la sede dell’impresa;
c) le generalità e i dati anagrafici del/della legale rappresentante;
d) la partita IVA;
e) le coordinate bancarie, compreso l’IBAN;
f) la tipologia di aiuto e l’importo dell’aiuto pubblico necessario per la realizzazione del progetto;
g) la descrizione e ubicazione dell’iniziativa, comprese le date di inizio e fine progetto;
h) l’elenco dei costi, costituito per la parte edile dal preventivo di spesa di un libero/una libera professionista abilitato/abilitata e per la parte tecnica dalle offerte delle ditte;
i) la dichiarazione di non aver richiesto o percepito, anche da altre amministrazioni pubbliche, altre agevolazioni di qualsiasi genere per l’iniziativa oggetto della domanda.
2. Alla domanda devono inoltre essere allegati, a seconda del caso, i seguenti documenti:
a) la documentazione tecnica;
b) il titolo abilitativo, se richiesto;
c) la delibera del consiglio di amministrazione oppure dell’assemblea generale, avente ad oggetto l’investimento da incentivare;
d) una descrizione dell’impresa e dell’attività di trasformazione e di commercializzazione;
e) documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile oggetto dell’investimento per la durata dell’obbligo della destinazione d’uso di cui all’articolo 16, se il richiedente non ne è il proprietario;
f) cronoprogramma delle attività (per attività pluriennali);
g) il piano economico-finanziario dell’azienda (Businessplan) per la nuova attività di trasformazione e commercializzazione.
3. Nel rispetto dei limiti massimi fissati per le spese ammesse di cui all’Allegato A), e di cui all’articolo 10, comma 2 e 3, per le iniziative ammesse può essere presentata una sola domanda di aiuto nell’arco di 12 mesi.