1. Con riferimento alle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, le spese ammesse sono così determinate:
a) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1), sulla base dell’elenco provinciale dei prezzi indicativi per i lavori pubblici fino alla misura massima dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata; se l’altezza del locale è superiore a 4 metri, possono essere ammesse spese fino ad un massimo dell’80 per cento dei costi di costruzione per metro cubo fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata;
b) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 2), sulla base dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata.
2. Le superfici massime ammesse sono:
a) per i locali di vendita 100 mq;
b) per i locali per la degustazione 150 mq;
c) per gli uffici amministrativi 200 mq;
d) per i locali per le maestranze 400 mq.
3. In caso di incentivazione di un nuovo investimento edile, si considerano le entrate degli ultimi cinque anni derivanti da alienazioni o da locazione di immobilizzazioni materiali finanziate con aiuti pubblici.
4. Se l’immobile finanziato con aiuti pubblici è dato in locazione, dalle spese ammesse per un nuovo investimento edile viene detratta la somma di tutti i canoni maggiorati e/o scontati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni; non si considerano i contratti di locazione di durata inferiore ad un anno.
5. Con riferimento alle imprese di cui all’articolo 3, comma 2, le spese massime ammesse sono così determinate:
a) per le iniziative di cui al cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1), fino ad un massimo del 50 per cento dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata;
b) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 2), fino ad un massimo pari ai costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata.
6. Le spese tecniche possono essere riconosciute fino ad un massimo del sei per cento della spesa ammessa per l’intero progetto, se il progetto è stato redatto da un tecnico/una tecnica iscritto/iscritta nell’apposito albo professionale. Nel calcolo della spesa ammessa in base ai costi di costruzione fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata per metro quadrato o metro cubo le spese tecniche sono già incluse.