1. Gli importi minimi e massimi delle spese ammesse per categoria di impresa sono determinati nell’Allegato A).
2. Le spese ammesse per le iniziative di cui all’articolo 4, per le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, sono limitate a complessivamente 700.000,00 euro per domanda.
3. Le spese ammesse per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2, che intraprendono una nuova attività di trasformazione e commercializzazione nei primi tre anni sono limitate a complessivamente 50.000,00 euro.
4. Al momento della rendicontazione il beneficiario deve documentare le spese ammissibli, che non possono essere inferiori alla relativa spesa ammessa minima di cui all’allegato A.
5. Per il calcolo delle spese massime ammesse per il triennio, si considerano le date dei provvedimenti di concessione degli ultimi aiuti erogati al richiedente per le iniziative previste dai presenti criteri.