1. Non possono beneficiari dell’aiuto:
a) i meri investimenti sostitutivi;
b) la sostituzione di oggetti già incentivati prima della scadenza della prescritta destinazione d’uso (5 anni per contenitori, macchinari ed impianti, 10 anni per edifici);
c) i lavori di manutenzione ordinaria, inclusi quelli per l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela ambientale;
d) l’acquisito di botti di legno con capienza inferiore ai 1.000 litri per la vinificazione e l’acquisto di recipienti per la raccolta, la conservazione, il trasporto e la lavorazione, quali bins di plastica per il settore delle pomacee;
e) l’acquisto o il leasing di immobili;
f) la costruzione di strutture e l’acquisto di attrezzature per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e il commercio di pomacee per le imprese di cui all’articolo 3, comma 2;
g) l’acquisto di terreni e/o la loro sistemazione;
h) la realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti di riscaldamento;
i) l’acquisto o il noleggio di autovetture e autocarri;
j) l’acquisto di arredi e attrezzature tecniche per uffici, sale riunioni, locali di vendita e di degustazione;
k) la realizzazione di locali e l’acquisto dei relativi arredi da destinare a cucina per le attività agrituristiche;
l) le iniziative di cui all’articolo 4 che vengono realizzate presso un’unità di produzione al di fuori della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.