1. Le/I residenti degli alloggi badano, nei limiti delle rispettive capacità, a loro stessi autonomamente. Gli alloggi sono muniti di apparecchi di telesoccorso o dispongono di adeguati dispositivi tecnici o digitali attraverso i quali le/i residenti possono chiamare soccorso o essere contattati in caso di emergenza. In questo modo si vuole offrire sicurezza alle/ai residenti, soprattutto durante la notte.
2. Le/Gli utenti stipulano con il Comune o l’ente gestore un contratto, una convenzione o una concessione per la cessione dell’alloggio.
3. Le prestazioni previste possono essere erogate dal Comune con personale proprio o tramite affidamento esterno.
4. Nell’ambito dei servizi di cui alle presenti disposizioni non è prevista la presenza di personale negli alloggi durante la notte. Un’assistenza notturna è possibile solo in casi eccezionali e di necessità per persone singole.
5. Per l’offerta assistenza abitativa plus il gestore garantisce un servizio di reperibilità notturna, che viene erogato dal gestore direttamente oppure tramite accordo con un’organizzazione adatta che dispone in misura sufficiente di personale qualificato nonché di volontari formati.