1. Gli enti gestori stabiliscono annualmente la retta giornaliera complessiva per le tipologie di offerta accompagnamento abitativo e assistenza abitativa. Essa comprende, in relazione alle prestazioni erogate, i seguenti elementi:
a) costi dell’accompagnamento e dell’assistenza;
b) costi alberghieri;
c) costi dei pasti;
d) tutti gli altri costi non esplicitamente esclusi in base alle presenti disposizioni o ad accordi contrattuali.
Gli enti gestori inoltre stabiliscono annualmente le spese accessorie e i costi relativi alla cessione dell’alloggio.
2. La retta giornaliera complessiva per l’offerta assistenza abitativa plus, stabilita annualmente dagli enti gestori, comprende, oltre ai costi per le altre tipologie d’offerta, i seguenti costi:
a) i costi per il servizio di reperibilità notturna,
b) i costi per l’utilizzo dell’appartamento/della comunità alloggio, incluse le spese accessorie.
I Comuni che contribuiscono ai costi dell’offerta assistenza abitativa plus, si impegnano a versare l’importo forfettario annuo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera m) stabilito nell’atto di trasferimento o nel regolamento di servizio; resta fermo l’obbligo di integrazione della tariffa di cui al comma 5.
3. Per l’offerta assistenza abitativa plus è previsto un importo della/dell’utente per ciascun giorno di presenza ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, versione vigente; nei casi e ai sensi del Capo VI della delibera della Giunta provinciale del 18 dicembre 2018, n. 1419, versione vigente, questo viene pagato come importo unitario con le modalità stabilite direttamente al gestore.
4. Le tariffe massime previste per ogni tipologia d’offerta e per le prestazioni aggiuntive nonché i costi massimi per la cessione dell’alloggio vengono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale insieme alla quota base. Per l’offerta assistenza abitativa plus la Giunta provinciale stabilisce inoltre l’importo unitario di cui al comma 3.
5. Il calcolo della compartecipazione tariffaria per la singola tipologia di offerta avviene ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
6. Per le prestazioni aggiuntive non può essere richiesta un’agevolazione tariffaria ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Le/Gli utenti con un “valore della situazione economica” inferiore a 1,22 non sono tenuti a pagare più del 50 per cento della tariffa stabilita.
7. La fatturazione viene emessa mensilmente.
8. L’utente che rifiuta un posto letto offerto ai sensi dell’articolo 3, comma 7, nella rispettiva struttura, è tenuto a pagare la tariffa massima prevista per la tipologia di offerta e le prestazioni aggiuntive usufruite, a decorrere dal giorno del rifiuto.
9. Entro la fine di ogni anno gli enti gestori comunicano all’ufficio provinciale competente le tariffe massime previste per ogni tipologia di offerta e per le prestazioni aggiuntive, le spese accessorie e i costi relativi alla cessione degli alloggi stabiliti per l’anno successivo.