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Delibera 29 novembre 2022, n. 888
Accompagnamento abitativo, assistenza abitativa e assistenza abitativa plus per persone anziane (modificata con delibera n. 359 del 04.05.2023)

...omissis...

1. di approvare l’allegato A) “Accompagnamento abitativo, assistenza abitativa e assistenza abitativa plus per persone anziane” che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. di stabilire l’importo unitario di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 8 dell’allegato A) per l’anno 2023 pari a 51,00 euro;

3. di revocare la deliberazione n. 667 del 30 luglio 2019, e successive modifiche, concernente "Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani”, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini e delle cittadine.

Allegato A

Accompagnamento abitativo, Assistenza abitativa e Assistenza abitativa plus per anziani

Art. 1
Ambito d’applicazione e definizioni

1. Le presenti disposizioni determinano, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida e i criteri relativi all’organizzazione e alla gestione dei servizi di accompagnamento abitativo, assistenza abitativa e assistenza abitativa plus per anziani di cui all’articolo 11/quater, comma 2, lettera a), della stessa legge provinciale, all’interno degli alloggi a tal fine previsti.

2. In quanto compatibili, trovano applicazione gli articoli del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, l’articolo 5, e altri decreti e delibere che disciplinano le residenze per anziani.

3. Per i livelli di non autosufficienza menzionati nel presente testo si intendono quelli indicati all’articolo 3 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche.

4. Le persone appartenenti all’utenza dei servizi vengono di seguito denominate utenti. Persone non appartenenti a tale utenza, ma che abitano insieme a persone appartenenti all’utenza in un alloggio destinato all’Accompagnamento abitativo e all’Assistenza abitativa, vengono denominate conviventi. Utenti e conviventi insieme, vengono denominati residenti.

Art. 2
Caratteristiche e finalità dei servizi

1. I servizi di cui alle presenti disposizioni vengono offerti all’interno degli alloggi a tal fine destinati dai Comuni, preferibilmente all’interno degli alloggi per anziani di cui al comma 4, con l’opzione tra la tipologia del servizio di accompagnamento abitativo e quella di assistenza abitativa, secondo quanto previsto dall’articolo 6 delle presenti disposizioni. Il servizio viene offerto nella lingua provinciale preferita dall’utente, nel rispetto della normativa vigente.

2. I servizi si basano sul principio di solidarietà tra tutti i residenti degli alloggi, i loro familiari e i volontari. Esso persegue l’obiettivo di sostenere le/gli utenti degli alloggi nella gestione della vita quotidiana e a mantenerli attivi tramite l’offerta di attività note, familiari e, soprattutto, adeguate alle singole capacità. In questo senso, i servizi di assistenza e le prestazioni da parte del personale vengono offerti solo se l’utente di cui all’articolo 3 non è più in grado di gestire autonomamente la propria vita quotidiana, neppure con l’aiuto degli altri residenti.

3. Per raggiungere tale obiettivo, il servizio deve essere organizzato con la massima flessibilità possibile, sia in riferimento alle esigenze delle/degli utenti, sia alle risorse disponibili.

4. I servizi sono collegati ad appositi alloggi a tal fine destinati, che possono consistere in alloggi singoli collegati o, in alternativa, in un alloggio suddiviso in piccole unità in forma di comunità alloggio. Nel caso in cui gli alloggi non siano di proprietà del Comune, l’ente gestore deve ottenerne il consenso, affinché essi vengano riconosciuti come alloggi utilizzabili ai sensi delle presenti disposizioni.

5. La capacità ricettiva delle offerte accompagnamento e assistenza abitativa non può essere inferiore a cinque né superiore a 25 utenti. Per l’offerta assistenza abitativa plus la capacità ricettiva non può essere inferiore a dieci né superiore a 25 utenti. Motivate eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dalla ripartizione provinciale competente.

Art. 3
Utenza e ammissione

1. I servizi si rivolgono in primo luogo a persone anziane ultrasessantacinquenni residenti in Alto Adige, che non sono più in grado di gestire autonomamente o con l’aiuto di altre persone la propria vita quotidiana presso il proprio domicilio.

2. Nel caso in cui all’interno degli alloggi previsti per il servizio rimangano posti liberi e non vi siano richieste pendenti di persone anziane, l’ente gestore può prescindere dal limite di età e dai presupposti di cui al comma 1 per ammettere come utenti persone con disabilitá, malattie psichiche o dipendenze patologiche, sulla base di una proposta del distretto sociale competente.

3. Sono ammessi al servizio le/gli utenti non inquadrati in alcun livello di non autosufficienza oppure con inquadramento al primo o al secondo livello. All’offerta assistenza abitativa plus sono ammessi anche le/gli utenti con inquadramento al terzo livello.

4. Ai fini dell’ammissione deve essere effettuata una valutazione sociale della/dell’utente. A tal fine vengono rilevati i seguenti aspetti:

a) la situazione sociale;

b) la capacità di convivenza;

c) il fabbisogno di assistenza dell’utente.

5. Al momento dell’ammissione, la persona responsabile del servizio elabora insieme all’utente un contratto di accompagnamento/ assistenza in cui sono definite le modalità atte a garantire accompagnamento, assistenza e aiuto adeguati alle rispettive esigenze. .

6. Le/Gli utenti, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano a tal punto che non è più possibile garantire loro un’assistenza adeguata, o quelli che, secondo la valutazione sociale di una operatrice/un operatore sociale, non sono più in grado di abitare nell’alloggio o la cui permanenza nell’alloggio stesso risulta eccessivamente gravosa per gli altri residenti, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze.

7. Le persone anziane vengono trasferite in questo caso in una residenza per anziani, tutti gli altri utenti invece in un servizio adatto alle rispettive esigenze.

Art. 4
Gestione dei servizi

1. I servizi sono gestiti direttamente dal Comune o trasferiti ad altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, prevalentemente a enti gestori di strutture residenziali.

2. Nell’atto di trasferimento di cui al comma 1 vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti. L’atto di trasferimento, o, in assenza di trasferimento, il regolamento di servizio, deve regolare almeno i seguenti aspetti:

a) se il Comune mette a disposizione anche gli alloggi:

- le modalità relative alla cessione degli alloggi all’ente che gestisce i servizi;

- la forma di cessione dell’alloggio alle/agli utenti;

- chi sostiene i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e in quale misura;

- la procedura e le competenze nel caso di mancato pagamento di spese che non sono regolamentate;

b) i criteri e le modalità di ammissione e dimissione delle/degli utenti, da pubblicarsi online. A tal fine si terrà prevalentemente in considerazione quanto segue:

- la persona vive da sola, in isolamento sociale e a rischio di abbandono;

- la persona vive in un’abitazione non adatta alle proprie specifiche esigenze o che presenta significative barriere architettoniche;

- la persona, pur avendone bisogno, è priva di qualsiasi forma d’aiuto esterno o dispone di un insufficiente aiuto familiare;

- per i familiari l’assistenza risulta eccessivamente onerosa;

- la persona per altri motivi si trova in una situazione sociale non sostenibile.

c) la gestione di un’apposita graduatoria per l’ammissione, indipendente da quella per gli alloggi per anziani nei quali non viene offerto alcun servizio;

d) l’assenza delle/degli utenti;

e) l’assistenza notturna di cui all’articolo 5, comma 4;

f) la modalità prevista per l’ammissione in un ricovero temporaneo delle/degli utenti, delle offerte Accompagnamento abitativo, Assistenza abitativa e nonché Assistenza abitativa plus che necessitano di un’assistenza notturna prolungata, oppure, indifferibilmente, il loro immediato trasferimento in una residenza per anziani qualora il servizio stesso non risulti più adatto alle loro esigenze;

g) le modalità seguite dalla residenza per anziani per garantire l’inserimento prioritario in lista di attesa delle/degli utenti sulla base del sistema di punteggio previsto;

h) la forma di collaborazione con gli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio provinciale, tra l’altro con il rispettivo sportello unico per l’assistenza e cura ai sensi dell’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;

i) quali tipologie di servizi di cui all’articolo 6, comma 1, vengono attivate;

j) nel caso di offerta di accompagnamento e assistenza abitativa, l’eventuale possibilità di ammettere convivenze tra le/gli utenti, affinché possano coabitare nell’alloggio e, in caso affermativo, in base a quali criteri, fermo restando il divieto di sublocazione;

k) quale ente – Comune o ente gestore – sostiene gli eventuali costi non coperti dalla tariffa, nel caso in cui la retta superi la tariffa massima;

l) se le tariffe delle prestazioni aggiuntive a favore delle/degli utenti di cui all’articolo 8, comma 4, sono integrate dal Comune e, in caso affermativo, in quale misura.

m) per l’offerta assistenza abitativa plus deve essere fissato l’importo forfettario annuo di compartecipazione ai relativi costi da parte del Comune o dei Comuni.

3. Per quanto riguarda la determinazione delle spese accessorie per la manutenzione ordinaria si applicano le disposizioni del Codice civile. In casi dubbi si applica la ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario, applicata dall’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano.

4. La decisione relativa alle tipologie di offerta di cui all’articolo 6, comma 1, spetta all’ente gestore dei servizi, d’intesa con il Comune competente, in base alle condizioni d’accesso previste nell’atto di trasferimento. La decisione relativa all’ammissione spetta all’ente gestore del servizio.

Art. 5
Organizzazione dei servizi

1. Le/I residenti degli alloggi badano, nei limiti delle rispettive capacità, a loro stessi autonomamente. Gli alloggi sono muniti di apparecchi di telesoccorso o dispongono di adeguati dispositivi tecnici o digitali attraverso i quali le/i residenti possono chiamare soccorso o essere contattati in caso di emergenza. In questo modo si vuole offrire sicurezza alle/ai residenti, soprattutto durante la notte.

2. Le/Gli utenti stipulano con il Comune o l’ente gestore un contratto, una convenzione o una concessione per la cessione dell’alloggio.

3. Le prestazioni previste possono essere erogate dal Comune con personale proprio o tramite affidamento esterno.

4. Nell’ambito dei servizi di cui alle presenti disposizioni non è prevista la presenza di personale negli alloggi durante la notte. Un’assistenza notturna è possibile solo in casi eccezionali e di necessità per persone singole.

5. Per l’offerta assistenza abitativa plus il gestore garantisce un servizio di reperibilità notturna, che viene erogato dal gestore direttamente oppure tramite accordo con un’organizzazione adatta che dispone in misura sufficiente di personale qualificato nonché di volontari formati.

Art. 6
Assistenza e servizi

1. I servizi sono suddivisi come segue:

a) accompagnamento abitativo

b) assistenza abitativa;

c) assistenza abitativa plus.

2. L’offerta Accompagnamento abitativo garantisce alle/agli utenti l’accompagnamento attraverso una persona di riferimento, che è presente ogni giorno da lunedì a venerdì in struttura per complessive sette ore settimanali oppure 14 ore in caso di strutture con più di 13 persone; in caso di particolare necessità il servizio deve essere erogato anche durante il fine settimana e i giorni festivi. La persona di riferimento:

a) informa, sostiene e consiglia le/gli utenti nella gestione della vita quotidiana;

b) promuove i rapporti sociali delle/degli utenti;

c) accompagna e assiste le/gli utenti presso gli uffici, nell’espletamento di pratiche burocratiche e nelle commissioni;

d) effettua piccoli lavori in casa;

e) organizza attività occupazionali e di tempo libero delle/degli utenti;

f) aiuta le/gli utenti ad accedere a servizi sanitari e sociali;

g) coordina l’utilizzo e provvede alla pulizia degli spazi comuni;

h) offre sporadicamente semplici prestazioni d’aiuto. Per prestazioni semplici si intendono le prestazioni dell’assistenza domiciliare che non devono essere necessariamente svolte da personale qualificato.

3. A seconda delle necessità dell’offerta disponibile, le singole utenti/i singoli utenti possono inoltre usufruire dell’offerta di assistenza abitativa, che comprende anche le prestazioni dell’accompagnamento abitativo.

4. L’offerta di assistenza abitativa garantisce alle/agli utenti le seguenti, ulteriori prestazioni a tariffa prestabilita:

a) la pulizia dei propri locali (almeno due volte alla settimana);

b) un pasto al giorno, anche durante il fine settimana: i pasti vengono preparati assieme oppure vengono consumati presso un’altra struttura sociale;

c) prestazioni semplici continuative, nella misura massima di 60 minuti alla settimana.

5. Se necessario, tra utente ed ente gestore possono essere concordate per iscritto le seguenti prestazioni aggiuntive:

a) pasto con fornitura;

b) pasto senza fornitura: i pasti vengono preparati assieme oppure vengono consumati presso un’altra struttura sociale;

c) pulizia;

d) prestazioni semplici continuative;

e) prestazioni qualificate: per prestazioni qualificate si intendono quelle prestazioni dell’assistenza domiciliare che devono essere necessariamente svolte da personale qualificato.

Le prestazioni aggiuntive concordate vengono conformate individualmente, offerte in forma di pacchetto mensile e acquistate direttamente presso l’ente gestore, nel caso in cui questo sia una residenza per anziani accreditata, a tariffe prestabilite oppure, nell’ambito dell’offerta di accompagnamento abitativo, anche presso il competente servizio di assistenza domiciliare accreditato alle tariffe vigenti per tale servizio. Nell’ambito dell’offerta di assistenza abitativa le/gli utenti non possono usufruire delle prestazioni dell’assistenza domiciliare.

6. L’offerta di assistenza abitativa plus, in aggiunta alle prestazioni dell’accompagnamento abitativo, garantisce alle/agli utenti tutte le prestazioni semplici e qualificate di cui necessitano. Inoltre, sono garantiti la pulizia dell’intera struttura nonché tutti i pasti.

A questa offerta non si applicano i commi 5, 7, 8 e 9 del presente articolo.

7. Anche le/i conviventi possono concordare con l’ente gestore le prestazioni aggiuntive di cui al comma 5 previste per le/gli utenti e acquistarle alla tariffa prevista. L’accordo deve avvenire in forma scritta.

8. Qualora dovesse variare il fabbisogno di assistenza dell’utente, su richiesta della stessa/dello stesso o sulla base di una valutazione del personale qualificato, si procede alla variazione del pacchetto di prestazioni, previa determinazione dell’effettiva necessità e delle effettive prestazioni erogate. La possibilità di variare la tipologia di offerta o il pacchetto di prestazioni è preventivamente stabilita nel contratto di accompagnamento/assistenza dell’utente; la nuova tariffa viene comunicata all’utente per iscritto. Lo stesso vale per l’accordo con le/i conviventi. Se non concordato diversamente con l’utente o con la/il convivente, la nuova tipologia di offerta o il nuovo pacchetto di prestazioni trova applicazione dal 1° giorno del mese successivo.

9. Se le/gli utenti, nell’ambito dell’offerta di accompagnamento abitativo, acquistano prestazioni aggiuntive per un importo mensile che, sommato a quello della tariffa prevista per tale offerta, dà un importo complessivo pari o superiore alla tariffa prevista per l’offerta di assistenza abitativa, si presume sussistente il fabbisogno per l’assistenza abitativa e il contratto di accompagnamento/ assistenza deve essere pertanto modificato ai sensi del comma 7. Se negli alloggi è offerto esclusivamente l’accompagnamento abitativo, il suddetto importo complessivo non può in ogni caso essere superiore alla tariffa prevista per l’offerta di assistenza abitativa.

Art. 7
Personale

1. L’ente gestore garantisce il personale necessario per assicurare tutte le prestazioni e attività previste dall’articolo 6 e da ogni singolo contratto di accompagnamento/ assistenza. Esso è responsabile in caso di eventuali mancanze o irregolarità.

2. Il personale dispone di una formazione adeguata e delle competenze tecniche e sociali necessarie per l’esercizio delle varie funzioni e l’erogazione delle singole prestazioni; esso deve frequentare regolarmente corsi d’aggiornamento.

3. Nella scelta del personale da destinare allo svolgimento di attività che non necessitano espressamente di una specifica formazione o che non richiedono un determinato profilo professionale, vengono prese in considerazione preferibilmente persone che hanno una formazione o esperienza lavorativa nell’ambito dell’assistenza sociale.

4. La persona di riferimento responsabile dei servizi deve appartenere a uno dei seguenti profili professionali:

a) assistente geriatrico/geriatrica o assistente socioassistenziale;

b) assistente per soggetti portatori di handicap;

c) educatore/educatrice sociale o educatore/educatrice per soggetti portatori di handicap (qualifica in esaurimento);

d) operatore/operatrice socio-assistenziale;

e) tecnico/tecnica dei servizi sociali;

f) ergoterapista o terapista occupazionale.

5. La/Il responsabile dei servizi è responsabile dell’accompagnamento o dell’assistenza specifici delle/degli utenti attraverso personale adeguato e a tal fine legittimato.

6. Se i servizi vengono gestiti dall’ente gestore di una residenza per anziani, la/il responsabile dei servizi può essere, anche in deroga al comma 4, la responsabile tecnica/il responsabile tecnico dell’assistenza o una/un responsabile di settore della struttura residenziale. In questo caso va garantita trasparenza rispetto all’imputazione dei tempi e dei costi del lavoro tra i servizi.

7. Per l’offerta assistenza abitativa plus, per l’assistenza diretta sono da rispettare i seguenti parametri del personale, che si riferiscono ai posti letto autorizzati per struttura:

8 equivalenti a tempo pieno (ETP) ogni 25 posti, inclusa la persona di riferimento di cui al comma 4.

I parametri del personale sono riferiti al personale equivalente a tempo pieno (ETP) effettivamente in servizio e al complesso dei posti letto autorizzati per struttura, e sono da calcolare e garantire su tale base. Qualora, per oltre quattro mesi consecutivi, si verifichi una discrepanza tra i posti letto autorizzati e quelli effettivamente occupati pari ad uno scostamento di almeno 8 per cento, i parametri del personale da rispettare sono calcolati in base ai posti letto effettivamente occupati. Come base di calcolo si considera il mese di riferimento della rilevazione.

Il personale è presente nella struttura ogni giorno.

8. Il personale nonché i volontari e le volontarie devono essere assicurati per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 8
Costi e tariffe

1. Gli enti gestori stabiliscono annualmente la retta giornaliera complessiva per le tipologie di offerta accompagnamento abitativo e assistenza abitativa. Essa comprende, in relazione alle prestazioni erogate, i seguenti elementi:

a) costi dell’accompagnamento e dell’assistenza;

b) costi alberghieri;

c) costi dei pasti;

d) tutti gli altri costi non esplicitamente esclusi in base alle presenti disposizioni o ad accordi contrattuali.

Gli enti gestori inoltre stabiliscono annualmente le spese accessorie e i costi relativi alla cessione dell’alloggio.

2. La retta giornaliera complessiva per l’offerta assistenza abitativa plus, stabilita annualmente dagli enti gestori, comprende, oltre ai costi per le altre tipologie d’offerta, i seguenti costi:

a) i costi per il servizio di reperibilità notturna,

b) i costi per l’utilizzo dell’appartamento/della comunità alloggio, incluse le spese accessorie.

I Comuni che contribuiscono ai costi dell’offerta assistenza abitativa plus, si impegnano a versare l’importo forfettario annuo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera m) stabilito nell’atto di trasferimento o nel regolamento di servizio; resta fermo l’obbligo di integrazione della tariffa di cui al comma 5.

3. Per l’offerta assistenza abitativa plus è previsto un importo della/dell’utente per ciascun giorno di presenza ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, versione vigente; nei casi e ai sensi del Capo VI della delibera della Giunta provinciale del 18 dicembre 2018, n. 1419, versione vigente, questo viene pagato come importo unitario con le modalità stabilite direttamente al gestore.

4. Le tariffe massime previste per ogni tipologia d’offerta e per le prestazioni aggiuntive nonché i costi massimi per la cessione dell’alloggio vengono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale insieme alla quota base. Per l’offerta assistenza abitativa plus la Giunta provinciale stabilisce inoltre l’importo unitario di cui al comma 3.

5. Il calcolo della compartecipazione tariffaria per la singola tipologia di offerta avviene ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

6. Per le prestazioni aggiuntive non può essere richiesta un’agevolazione tariffaria ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. Le/Gli utenti con un “valore della situazione economica” inferiore a 1,22 non sono tenuti a pagare più del 50 per cento della tariffa stabilita.

7. La fatturazione viene emessa mensilmente.

8. L’utente che rifiuta un posto letto offerto ai sensi dell’articolo 3, comma 7, nella rispettiva struttura, è tenuto a pagare la tariffa massima prevista per la tipologia di offerta e le prestazioni aggiuntive usufruite, a decorrere dal giorno del rifiuto.

9. Entro la fine di ogni anno gli enti gestori comunicano all’ufficio provinciale competente le tariffe massime previste per ogni tipologia di offerta e per le prestazioni aggiuntive, le spese accessorie e i costi relativi alla cessione degli alloggi stabiliti per l’anno successivo.

Art. 9
Contratto

1. Il gestore dei servizi stipula con l’utente un contratto contente le definizioni di tutti i diritti e i doveri della/del residente e del servizio, nonché le eventuali conseguenze in caso d’inadempienza degli stessi.

2. Il contratto comprende anche le condizioni per il trasferimento dell’utente in una struttura idonea, qualora la permanenza nell’alloggio non dovesse essere più possibile secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6.

3. Il contratto, per i servizi di accompagnamento abitativo e di assistenza abitativa, può prevedere il deposito di una cauzione a carico dell’utente per la copertura di crediti del gestore eventualmente sussistenti al momento dell’uscita dal servizio dell’utente stessa/dell’utente stesso o del suo decesso. L’importo della cauzione non può essere superiore alla somma di tre mensilità dei costi relativi alla cessione dell’alloggio e della tariffa del relativo servizio. Se il contratto prevede il deposito di una cauzione, il gestore può prescindere dalla relativa richiesta in caso di comprovata indigenza economica dell’utente e dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 10
Documentazione relativa all’assistenza

1. Per ogni utente deve essere redatta e costantemente aggiornata una cartella personale. La documentazione riferita all’accompagnamento/assistenza comprende un inquadramento sociale iniziale dell’utente, gli obiettivi specifici dell’assistenza, l’evoluzione della situazione individuale; in essa sono documentati gli interventi pianificati ed effettuati, i responsabili della pianificazione e i risultati raggiunti.

Art. 11
Regolamento interno

1. Il regolamento interno stabilisce le condizioni organizzative di base per la convivenza delle/dei residenti. Esso disciplina l’utilizzo delle abitazioni e degli spazi comuni, nonché l’eventuale coinvolgimento dei familiari nell’accompagnamento e nell’assistenza.

Art. 12
Carta dei servizi e organigramma

1. I servizi dispongono di una carta dei servizi che descrive le finalità e l’organizzazione, elenca il personale impiegato e i criteri di accesso ai servizi. Nella carta dei servizi sono indicate tutte le prestazioni, i diritti e i doveri delle/dei residenti, le tariffe, le forme di partecipazione, le modalità di ammissione e di dimissione e la possibilità di presentare eventuali reclami.

2. L’organigramma deve fornire una rappresentazione schematica dei diversi settori dell’ente gestore, con l’indicazione del relativo personale assegnato. L’organigramma va pubblicato online senza indicazione dei nominativi.

Art. 13
Criteri strutturali degli alloggi/delle comunità alloggio

1. Gli alloggi devono disporre di una superficie di almeno 43 m², devono essere liberi da barriere architettoniche secondo le vigenti norme tecniche relative all’abbattimento delle barriere architettoniche e le finestre a tetto non possono rappresentare l’esclusiva fonte di illuminazione. La stanza da letto deve essere separata dallo spazio abitativo e deve disporre di una superficie di almeno 18 m². I servizi igienici devono essere liberi da barriere architettoniche secondo le suddette norme tecniche; qualora all’interno del servizio igienico siano previsti allacciamenti per la lavatrice o il bidet, deve essere garantito che il servizio stesso rispetti le suddette norme tecniche anche a seguito della installazione della lavatrice o del bidet. Gli alloggi adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e gli alloggi per anziani già esistenti possono mantenere la situazione esistente (superficie minima complessiva di 38 m², superficie minima delle stanze da letto di 16 m²), fermo restando l'obbligo di adeguamento ai nuovi standard previsti in caso di ricostruzione, ristrutturazione completa e ampliamento degli alloggi.

2. Ogni unità di una comunità alloggio consistente in stanza, servizio igienico e anticamera, deve disporre di una superficie di almeno 27 m². La stanza da letto deve disporre di una superficie minima di 18 m². I servizi igienici devono rispettare le norme tecniche di cui al comma 1; qualora all’interno del servizio igienico siano previsti allacciamenti per la lavatrice o il bidet, deve essere garantito che il servizio stesso resti accessibile alle persone con disabilità anche a seguito della installazione della lavatrice o del bidet. Le comunità alloggio adibite all’accompagnamento e all’assistenza abitativa già esistenti possono mantenere la situazione esistente (superficie minima delle stanze da letto di 16 m²), fermo restando l'obbligo di adeguamento ai nuovi standard previsti in caso di ricostruzione, ristrutturazione completa e ampliamento della comunità alloggio.

3. Le unità abitative, nelle quali sono offerti i servizi, oltre ai singoli locali assegnati alle/agli utenti, devono preferibilmente disporre dei seguenti spazi:

a) una sala polivalente con angolo cottura che dispone di uno spazio di almeno due m² per utente; se il servizio non dispone di spazi esterni propri, deve disporre di uno spazio di almeno tre m² per utente. Gli alloggi e le comunità alloggio adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e gli alloggi per anziani già esistenti possono mantenere la situazione esistente, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai nuovi standard previsti in caso di ricostruzione, ristrutturazione completa e ampliamento degli alloggi o delle comunità alloggio;

b) un locale con bagno per la persona di riferimento e il personale (nel caso di almeno dieci utenti può trattarsi di un appartamento). Gli alloggi e le comunità alloggio adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e gli alloggi per anziani già esistenti possono mantenere la situazione esistente, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai nuovi standard previsti in caso di ricostruzione, ristrutturazione completa e ampliamento degli alloggi o delle comunità alloggio;

c) bagno con accessibilità comune per le visitatrice/i visitatori;

d) ripostigli adeguati; cantine adeguate;

e) lavanderia comune con lavatrice e spazio per asciugare il bucato.

4. Ogni singola unità abitativa di un servizio dispone possibilmente di adeguati spazi all’aperto e di un’area verde. Essa dispone di almeno un posto auto ogni tre utenti nelle immediate vicinanze; devono inoltre essere presenti posti auto riservati alle persone con disabilità. Le unità abitative dovrebbero essere facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico.

5. All’interno e all’esterno delle unità abitative va garantita una segnaletica adeguata.

6. Nel caso in cui i servizi vengano erogati da un ente gestore di un altro servizio nelle immediate vicinanze, per il rispetto delle caratteristiche previste, vengono presi in considerazione anche i locali e le superfici di tale servizio.

7. Gli alloggi e le comunità alloggio devono essere ubicati possibilmente in posizione centrale, nelle immediate vicinanze di servizi sociali o sociosanitari e in particolare di residenze per anziani.

Art. 14
Criteri di accreditamento

1. Quali criteri per l’accreditamento di questi servizi si applicano le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, commi 1 e 5;

b) articolo 3;

c) articolo 4, comma 2, lettere b), c), g), h) e j);

d) articolo 5;

e) articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8;

f) articolo 7;

g) articolo 9;

h) articolo 10;

i) articolo 11;

j) articolo 12;

k) articolo 13, eccetto il comma 4.

Art. 15
Norma transitoria

1. Per quanto concerne gli alloggi per anziani già esistenti, nei quali vengono attivati i servizi di accompagnamento abitativo e assistenza abitativa, l’ente gestore può concordare con l’ufficio provinciale competente un passaggio graduale per l’attuazione di questi servizi.

2. Per quanto concerne le offerte accompagnamento abitativo e assistenza abitativa già esistenti, l’ente gestore può concordare con l’ufficio provinciale competente un passaggio all’offerta assistenza abitativa plus.

Art. 16
Applicazione

1. Le presenti disposizioni trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.

 

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