1. Le presenti disposizioni determinano, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida e i criteri relativi all’organizzazione e alla gestione dei servizi di accompagnamento abitativo, assistenza abitativa e assistenza abitativa plus per anziani di cui all’articolo 11/quater, comma 2, lettera a), della stessa legge provinciale, all’interno degli alloggi a tal fine previsti.
2. In quanto compatibili, trovano applicazione gli articoli del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, l’articolo 5, e altri decreti e delibere che disciplinano le residenze per anziani.
3. Per i livelli di non autosufficienza menzionati nel presente testo si intendono quelli indicati all’articolo 3 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche.
4. Le persone appartenenti all’utenza dei servizi vengono di seguito denominate utenti. Persone non appartenenti a tale utenza, ma che abitano insieme a persone appartenenti all’utenza in un alloggio destinato all’Accompagnamento abitativo e all’Assistenza abitativa, vengono denominate conviventi. Utenti e conviventi insieme, vengono denominati residenti.