1. La competente direttrice / il competente direttore determina le materie d’insegnamento, per le quali il corso di formazione viene attivato.
2. Al corso di formazione previsto dall’articolo 1 è ammesso il personale docente che
a) possiede il titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia per la relativa materia di insegnamento;
b) durante il periodo di formazione ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato presso una scuola professionale in lingua tedesca o ladina;
c) è in servizio dall’inizio delle lezioni fino ad almeno il 30 aprile senza interruzione;
d) è in servizio nella misura minima di almeno sei ore su 20 (insegnante laureato/ insegnante laureata) ovvero sette su 22 ore settimanali (insegnante) nella relativa materia di insegnamento e che in tutto questo periodo presta effettivo servizio di insegnamento. Qualora la specifica situazione dei posti non consenta la stipulazione di contratti di lavoro con almeno 6 ovvero 7 ore settimanali, la competente direttrice / il competente direttore provinciale può ammettere anche personale docente il cui contratto di lavoro comprenda almeno 3 ore settimanali nella relativa materia di insegnamento.
3. Se nel secondo anno di formazione, entro l’inizio delle lezioni, il/la docente non è in grado di stipulare né tramite la scelta dei posti né tramite chiamata diretta da parte della/del dirigente scolastica/o, un contratto di lavoro di almeno tre ore settimanali nella materia di insegnamento per la quale frequenta il corso di formazione, potrà svolgere, sulla base di una convenzione di tirocinio ed a titolo gratuito, 25 ore di copresenza nella materia di insegnamento per la quale frequenta il corso di formazione al fine di poter realizzare in questo modo e nella materia di insegnamento rilevante per il corso di formazione i compiti assegnati, le visite in classe da parte delle/dei mentori e le visite in classe della/del dirigente scolastica/o e il progetto.
4. Qualora il congedo di maternità obbligatorio rientri nel periodo di formazione, i moduli che si svolgono durante questo periodo e che non sono di natura strettamente disciplinare potranno essere recuperati l’anno successivo. Per i moduli riferiti alla disciplina sono previste possibilità di compensazione. Il Consiglio di corso definisce i dettagli delle misure di compensazione.
5. Qualora il corso di formazione venga interrotto, verrà attribuito un credito formativo per le prestazioni già acquisite.
6. Le specifiche competenze disciplinari delle/dei docenti in formazione nella propria materia di insegnamento si evincono dai titoli di studio posseduti, ma devono essere confermate anche nell’ambito dell’osservazione in aula e della documentazione dello sviluppo delle competenze personali. Per le materie di insegnamento e le materie di insegnamento che comprendono un gruppo di materie e per le quali le disposizioni sui titoli di accesso non prevedono esami integrativi specifici, sono previsti moduli obbligatori nel corso dell’anno formativo, la cui valutazione positiva è requisito necessario per l’ammissione al colloquio finale. Questi moduli prevedono l’elaborazione di due aree tematiche approvate dal competente direttore provinciale/ dalla competente direttrice provinciale in modus Blended Learning. Consistono nell’autoapprendimento, in compiti di lavoro orientati alla pratica, nella presentazione dell’elaborazione didattico-metodica in presenza e nell’attuazione concreta della rispettiva unità didattica in classe. Queste attuazioni concrete e le domande di approfondimento sono valutate da una commissione nominata dal direttore/dalla direttrice provinciale competente. È composta dal/dalla mentore, dal/dalla dirigente scolastico/a della scuola in cui si svolge l’unità didattica e da un/una docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella rispettiva classe di concorso/materia di insegnamento. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio finale.
7. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino delle carenze in merito alle competenze possedute dalle/dai docenti in formazione nella materia di insegnamento alla quale aspirano, la competente direttrice / il competente direttore provinciale fissa una prova straordinaria, individuando caso per caso le modalità d’esame ritenute più idonee (esame scritto, orale o pratico). La commissione di esperti per la prova straordinaria è formata da
- un/a rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede, e
- due docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella relativa materia di insegnamento.
8. In caso di esito negativo della prova straordinaria, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la materia di insegnamento, alla quale aspira.
9. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino delle carenze in merito all’attuazione didattico-metodica dei contenuti del percorso formativo, il direttore/la direttrice provinciale competente nomina una commissione straordinaria per la valutazione dell’insegnamento. La commissione è composta da
- un/a rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede,
- dall’esperto/a del rispettivo modulo didattico,
- dal/dalla mentore e
- dal/dalla dirigente scolastico/a dell’insegnante.
10. In caso di esito negativo dell’implementazione didattico-metodica, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la materia di insegnamento, alla quale aspira.