1. L’acquisizione delle competenze di cui all’articolo 2 viene accertata nel seguente modo:
a) mediante prove al termine delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), organizzate dalla competente Direzione Istruzione e Formazione. La valutazione è effettuata dagli esperti e dalle esperte. Ogni esame deve essere superato con un punteggio minimo di 18/30. In caso di valutazione negativa, al massimo due degli esami del modulo possono essere ripetuti una sola volta. In caso di assenze per gravi e giustificati motivi è prevista una data suppletiva. La valutazione di tutti gli elementi indicati dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), deve essere positiva; in caso contrario il/la docente in formazione non può proseguire e concludere il corso di formazione;
b) mediante il progetto che viene valutato dalla/dal mentore. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio di cui all’articolo 12.