1. Le parti del corso di formazione previste dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) sono svolte da personale esperto nel relativo settore; la Direzione Istruzione e Formazione conferisce loro incarichi da relatori e relatrici per determinate materie del corso di formazione. Le esperte e gli esperti progettano da sole/i oppure, ove previsto, assieme alle/ai docenti del percorso formativo-24 CFU, il contenuto e l’esecuzione delle singole unità e li documentano per iscritto nei sillabi. Gli esperti e le esperte partecipano, ove previsto, alle attività didattiche dell’Università o del Conservatorio. Esse/i sostengono e accompagnano le/i docenti in formazione nell’attuazione della teoria alla pratica e progettano la formazione tra pari, i tirocini e le osservazioni in classe, formulando quesiti ed incarichi di osservazione oppure sostenendoli nella loro formulazione. Gli esperti e le esperte collaborano strettamente con le/i mentori. Gli esperti e le esperte verificano la documentazione elaborata dalle/dai docenti in formazione nelle materie di loro competenza e ne danno loro un riscontro. Gli esperti e le esperte predispongono le prove d’esame e valutano gli esami per accertare la competenza acquisita dalle/dai docenti in formazione al termine della relativa unità. Ogni esperta/esperto, di regola, segue ca. 20 docenti in formazione.