1. Al termine del corso biennale di formazione il/la docente in formazione sostiene un colloquio finale sulla base del progetto elaborato per accertare le competenze acquisite.
2. Al colloquio finale sono ammesse/i le/i docenti in formazione che hanno adempiuto all’obbligo di frequenza del corso stabilito dall’articolo 11 e che hanno conseguito in tutte le prove una votazione di almeno 18/30.
3. Durante il colloquio finale, il/la docente in formazione presenta il progetto elaborato e lo discute con la commissione esaminatrice nominata dalla competente direttrice / dal competente direttore provinciale.
4. La commissione esaminatrice è composta:
a) da una dirigente scolastica / un dirigente scolastico che la presiede;
b) due docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato preferibilmente della rispettiva materia di insegnamento oppure di materie d’insegnamento affini;
c) dalla dirigente scolastica / dal dirigente scolastico presso la cui scuola il docente / la docente in formazione presta servizio nel secondo anno di formazione oppure svolge la copresenza in base alla convenzione di tirocinio di cui all’articolo 3, comma 3, oppure da una persona delegata dalla dirigente scolastica / dal dirigente scolastico;
d) dalla/dal mentore che non ha diritto di voto.
5. Il colloquio finale è superato se il/la docente in formazione raggiunge un punteggio minimo di 21/30. Il superamento del colloquio finale porta al conferimento dell’abilitazione all’insegnamento per le scuole professionali da parte della competente direttrice/del competente direttore provinciale. Non è consentita la ripetizione del colloquio finale. Un termine suppletivo è previsto solo in caso di assenza per gravi e giustificati motivi.
6. La valutazione finale del corso di formazione è formata nella misura dell’80% dalla media ponderata di tutti i voti conseguiti durante le attività di formazione e nella misura del 20% dalla votazione del colloquio finale e viene espressa in trentesimi. La votazione finale viene riportata nell’abilitazione.
7. La valutazione delle varie attività di formazione viene ponderata in base al rispettivo workload nella seguente misura :
• attività didattiche organizzate dalla Direzione Istruzione e Formazione di cui all’articolo
• 4, comma 1 lettere b) e c): 80%;
• progetto: 20%.
8. L’abilitazione all’insegnamento per le scuole professionali conseguita in base alle norme della presente deliberazione è valida anche per la classe di concorso affine nella scuola secondaria di primo o secondo grado purché il/la docente sia in possesso del titolo di studio prescritto per la relativa classe di concorso, compresi i requisiti minimi prescritti, e abbia conseguito i crediti formativi universitari secondo quanto stabilito dal regolamento del percorso formativo - 24 CFU, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, nelle discipline psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.