1. L’ammissione al corso di formazione avviene in due fasi:
a) domanda di ammissione al corso di formazione e verifica del titolo di ammissione relativo alle materie d’insegnamento richieste;
b) stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3 comma 2.
2. Nella fase di cui al comma 1 lettera a) la candidata o il candidato presenta sulla base di un apposito bando emanato dalla competente direttrice/dal competente direttore provinciale la domanda di ammissione al corso di formazione. La Ripartizione Personale provvede alla verifica del titolo di ammissione relativo alle materie d’insegnamento richieste.
3. Nella fase di cui al comma 1, lettera b), la competente direttrice / il competente direttore provinciale, con proprio decreto, approva, per ogni materia di insegnamento, l’elenco di coloro che risultano in possesso del relativo titolo di ammissione e che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e sono ammessi al corso di formazione.
4. I requisiti d’accesso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) devono essere posseduti entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Si tratta di un termine perentorio.