1. La presente deliberazione disciplina la formazione del personale insegnante laureato e del personale insegnante delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica in lingua tedesca e delle località ladine, in seguito denominate “scuole professionali”.
2. La suddetta formazione in servizio del personale docente che sia in possesso del titolo di studio prescritto per la relativa materia di insegnamento delle scuole professionali provinciali è volta all’acquisizione di competenze pedagogico-didattiche e si conclude con il conferimento dell’abilitazione all’insegnamento.
3. La formazione in servizio, di cui al comma 2, (in seguito denominata “corso di formazione”) si basa su tre principi:
1) connessione tra teoria / scienza e pratica mediante la cooperazione tra vari attori (Libera Università di Bolzano, esperti / esperte nella pratica e accompagnamento da parte di mentori);
2) trasmissione di conoscenze teoriche con valorizzazione della pratica da parte della Libera Università di Bolzano;
3) Laboratori tenuti da esperti / esperte su tematiche attinenti alla particolare realtà della scuola altoatesina e alle aree prioritarie.
4. L’obiettivo del corso di formazione è quello di formare professioniste/i abili, in grado di riflettere sulle proprie competenze professionali e con un atteggiamento orientato alla ricerca.