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Delibera 22 novembre 2022, n. 865
Percorso abilitante per il personale docente delle scuole professionali provinciali in lingua tedesca e delle località ladine

Allegato A

Percorso abilitante per il personale docente delle scuole professionali provinciali in lingua tedesca e delle località ladine

Articolo 1
Definizione del percorso abilitante

1. La presente deliberazione disciplina la formazione del personale insegnante laureato e del personale insegnante delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica in lingua tedesca e delle località ladine, in seguito denominate “scuole professionali”.

2. La suddetta formazione in servizio del personale docente che sia in possesso del titolo di studio prescritto per la relativa materia di insegnamento delle scuole professionali provinciali è volta all’acquisizione di competenze pedagogico-didattiche e si conclude con il conferimento dell’abilitazione all’insegnamento.

3. La formazione in servizio, di cui al comma 2, (in seguito denominata “corso di formazione”) si basa su tre principi:

1) connessione tra teoria / scienza e pratica mediante la cooperazione tra vari attori (Libera Università di Bolzano, esperti / esperte nella pratica e accompagnamento da parte di mentori);

2) trasmissione di conoscenze teoriche con valorizzazione della pratica da parte della Libera Università di Bolzano;

3) Laboratori tenuti da esperti / esperte su tematiche attinenti alla particolare realtà della scuola altoatesina e alle aree prioritarie.

4. L’obiettivo del corso di formazione è quello di formare professioniste/i abili, in grado di riflettere sulle proprie competenze professionali e con un atteggiamento orientato alla ricerca.

Articolo 2
Obiettivi del corso di formazione

1. Il corso di formazione è finalizzato alla trasmissione delle seguenti competenze:

• competenze didattiche e disciplinari;

• competenze comunicative;

• competenze relazionali;

• competenze personali;

• competenze organizzative.

Articolo 3
Requisiti per l’ammissione al corso di formazione

1. La competente direttrice / il competente direttore determina le materie d’insegnamento, per le quali il corso di formazione viene attivato.

2. Al corso di formazione previsto dall’articolo 1 è ammesso il personale docente che

a) possiede il titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia per la relativa materia di insegnamento;

b) durante il periodo di formazione ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato presso una scuola professionale in lingua tedesca o ladina;

c) è in servizio dall’inizio delle lezioni fino ad almeno il 30 aprile senza interruzione;

d) è in servizio nella misura minima di almeno sei ore su 20 (insegnante laureato/ insegnante laureata) ovvero sette su 22 ore settimanali (insegnante) nella relativa materia di insegnamento e che in tutto questo periodo presta effettivo servizio di insegnamento. Qualora la specifica situazione dei posti non consenta la stipulazione di contratti di lavoro con almeno 6 ovvero 7 ore settimanali, la competente direttrice / il competente direttore provinciale può ammettere anche personale docente il cui contratto di lavoro comprenda almeno 3 ore settimanali nella relativa materia di insegnamento.

3. Se nel secondo anno di formazione, entro l’inizio delle lezioni, il/la docente non è in grado di stipulare né tramite la scelta dei posti né tramite chiamata diretta da parte della/del dirigente scolastica/o, un contratto di lavoro di almeno tre ore settimanali nella materia di insegnamento per la quale frequenta il corso di formazione, potrà svolgere, sulla base di una convenzione di tirocinio ed a titolo gratuito, 25 ore di copresenza nella materia di insegnamento per la quale frequenta il corso di formazione al fine di poter realizzare in questo modo e nella materia di insegnamento rilevante per il corso di formazione i compiti assegnati, le visite in classe da parte delle/dei mentori e le visite in classe della/del dirigente scolastica/o e il progetto.

4. Qualora il congedo di maternità obbligatorio rientri nel periodo di formazione, i moduli che si svolgono durante questo periodo e che non sono di natura strettamente disciplinare potranno essere recuperati l’anno successivo. Per i moduli riferiti alla disciplina sono previste possibilità di compensazione. Il Consiglio di corso definisce i dettagli delle misure di compensazione.

5. Qualora il corso di formazione venga interrotto, verrà attribuito un credito formativo per le prestazioni già acquisite.

6. Le specifiche competenze disciplinari delle/dei docenti in formazione nella propria materia di insegnamento si evincono dai titoli di studio posseduti, ma devono essere confermate anche nell’ambito dell’osservazione in aula e della documentazione dello sviluppo delle competenze personali. Per le materie di insegnamento e le materie di insegnamento che comprendono un gruppo di materie e per le quali le disposizioni sui titoli di accesso non prevedono esami integrativi specifici, sono previsti moduli obbligatori nel corso dell’anno formativo, la cui valutazione positiva è requisito necessario per l’ammissione al colloquio finale. Questi moduli prevedono l’elaborazione di due aree tematiche approvate dal competente direttore provinciale/ dalla competente direttrice provinciale in modus Blended Learning. Consistono nell’autoapprendimento, in compiti di lavoro orientati alla pratica, nella presentazione dell’elaborazione didattico-metodica in presenza e nell’attuazione concreta della rispettiva unità didattica in classe. Queste attuazioni concrete e le domande di approfondimento sono valutate da una commissione nominata dal direttore/dalla direttrice provinciale competente. È composta dal/dalla mentore, dal/dalla dirigente scolastico/a della scuola in cui si svolge l’unità didattica e da un/una docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella rispettiva classe di concorso/materia di insegnamento. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio finale.

7. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino delle carenze in merito alle competenze possedute dalle/dai docenti in formazione nella materia di insegnamento alla quale aspirano, la competente direttrice / il competente direttore provinciale fissa una prova straordinaria, individuando caso per caso le modalità d’esame ritenute più idonee (esame scritto, orale o pratico). La commissione di esperti per la prova straordinaria è formata da

- un/a rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede, e

- due docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella relativa materia di insegnamento.

8. In caso di esito negativo della prova straordinaria, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la materia di insegnamento, alla quale aspira.

9. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino delle carenze in merito all’attuazione didattico-metodica dei contenuti del percorso formativo, il direttore/la direttrice provinciale competente nomina una commissione straordinaria per la valutazione dell’insegnamento. La commissione è composta da

- un/a rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede,

- dall’esperto/a del rispettivo modulo didattico,

- dal/dalla mentore e

- dal/dalla dirigente scolastico/a dell’insegnante.

10. In caso di esito negativo dell’implementazione didattico-metodica, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la materia di insegnamento, alla quale aspira.

Articolo 4
Il corso di formazione

1. Il corso di formazione dura due anni scolastici e si articola in:

a) un percorso formativo - 24 CFU, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, nelle discipline psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

b) unità didattiche e di riflessione in parte integrate da esperti / esperte;

c) laboratori su tematiche attinenti alla particolare realtà della scuola altoatesina e alle aree prioritarie definite;

d) assegnazione di compiti specifici inerenti alla propria attività di insegnamento;

e) la formazione fra pari;

f) documentazione dello sviluppo delle competenze professionali;

g) attività che riguardano l’accompagnamento delle/dei mentori;

h) pianificazione, esecuzione e presentazione di un progetto.

2. La competente direttrice / il competente direttore provinciale determina l’ammontare dei singoli elementi che costituiscono il corso di formazione.

3. La competente direttrice / il competente Di-rettore provinciale riconosce un credito formativo alle/ai docenti che

a) all’inizio del corso hanno già concluso con esito positivo l’intero periodo di inserimento professionale oppure il primo anno di esso, oppure hanno conseguito l’idoneità sostanziale all’insegnamento, oppure

b) hanno un’esperienza professionale di insegnamento di almeno tre anni con il titolo di studio e gli esami complementari previsti, di cui un anno nella materia di insegnamento alla quale si riferisce il corso di formazione.

4. Il Consiglio di corso previsto dall’articolo 12 della deliberazione n. 752/2021, con successive modifiche ed integrazioni, definisce e riconosce ulteriori crediti formativi.

Articolo 5
Ammissione al corso di formazione

1. L’ammissione al corso di formazione avviene in due fasi:

a) domanda di ammissione al corso di formazione e verifica del titolo di ammissione relativo alle materie d’insegnamento richieste;

b) stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3 comma 2.

2. Nella fase di cui al comma 1 lettera a) la candidata o il candidato presenta sulla base di un apposito bando emanato dalla competente direttrice/dal competente direttore provinciale la domanda di ammissione al corso di formazione. La Ripartizione Personale provvede alla verifica del titolo di ammissione relativo alle materie d’insegnamento richieste.

3. Nella fase di cui al comma 1, lettera b), la competente direttrice / il competente direttore provinciale, con proprio decreto, approva, per ogni materia di insegnamento, l’elenco di coloro che risultano in possesso del relativo titolo di ammissione e che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e sono ammessi al corso di formazione.

4. I requisiti d’accesso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) devono essere posseduti entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Si tratta di un termine perentorio.

Articolo 6
Mentori

1. Le/i mentori sono docenti esonerati dall’insegnamento e incaricati dalla Direzione Istruzione e Formazione all’accompagnamento globale dei docenti in formazione. Esse/essi fungono da interlocutori / interlocutrici principali delle/dei docenti in formazione per le questioni riguardanti il corso di formazione e assistono le/i docenti in formazione durante l’intera durata del corso di formazione. Esse/essi garantiscono, inoltre, il collegamento tra i diversi attori del corso di formazione (Università, Conservatorio, Direzione Istruzione e Formazione, Scuola) ed evidenziano i punti di connessione tra i diversi attori coinvolti.

Le/i mentori si recano più volte a scuola dalle/dai docenti in formazione ad essi assegnati, le/li incoraggiano e le/li assistono nella riflessione, nello sviluppo e nei cambiamenti e danno un feedback sui compiti di osservazione tra pari svolti nei vari moduli. Esse/essi sostengono le/i docenti in formazione nella pianificazione e nell’esecuzione del loro progetto e partecipano quali membri della commissione esaminatrice al colloquio di cui all’articolo 12. Ogni mentore è normalmente responsabile per ca.20 insegnanti in formazione.

Articolo 7
Esperte ed esperti

1. Le parti del corso di formazione previste dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) sono svolte da personale esperto nel relativo settore; la Direzione Istruzione e Formazione conferisce loro incarichi da relatori e relatrici per determinate materie del corso di formazione. Le esperte e gli esperti progettano da sole/i oppure, ove previsto, assieme alle/ai docenti del percorso formativo-24 CFU, il contenuto e l’esecuzione delle singole unità e li documentano per iscritto nei sillabi. Gli esperti e le esperte partecipano, ove previsto, alle attività didattiche dell’Università o del Conservatorio. Esse/i sostengono e accompagnano le/i docenti in formazione nell’attuazione della teoria alla pratica e progettano la formazione tra pari, i tirocini e le osservazioni in classe, formulando quesiti ed incarichi di osservazione oppure sostenendoli nella loro formulazione. Gli esperti e le esperte collaborano strettamente con le/i mentori. Gli esperti e le esperte verificano la documentazione elaborata dalle/dai docenti in formazione nelle materie di loro competenza e ne danno loro un riscontro. Gli esperti e le esperte predispongono le prove d’esame e valutano gli esami per accertare la competenza acquisita dalle/dai docenti in formazione al termine della relativa unità. Ogni esperta/esperto, di regola, segue ca. 20 docenti in formazione.

Articolo 8
Osservazioni in classe tra pari e visite da parte delle/dei mentori

1. Le/i docenti in formazione ampliano le loro competenze mediante attività di osservazione fra pari a scuola, acquisendo una visione reale delle attività e delle procedure di colleghe/colleghi esperte/esperti sia della propria materia di insegnamento sia di altre materie d’insegnamento.

2. Le/i candidati ricevono la visita delle/dei mentori più volte nel corso dell’anno durante le lezioni. Le/i mentori osservano la lezione basandosi su criteri definiti e garantiscono che quanto appreso durante la formazione venga implementato. Sono previste anche ulteriori misure di sostegno riguardo a pianificazione e riflessione.

3. La formazione fra pari e la visita da parte delle/dei mentori include la programmazione condivisa, l’osservazione in classe, lo svolgimento della lezione e il colloquio post evento sull’unità didattica in oggetto.

Articolo 9
Documentazione dello sviluppo personale delle competenze

1. Le/i docenti in formazione documentano regolarmente lo sviluppo delle loro competenze. La direzione del Corso di formazione stabilisce i dettagli e le modalità della documentazione.

Articolo 10
Prove d’esame

1. L’acquisizione delle competenze di cui all’articolo 2 viene accertata nel seguente modo:

a) mediante prove al termine delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), organizzate dalla competente Direzione Istruzione e Formazione. La valutazione è effettuata dagli esperti e dalle esperte. Ogni esame deve essere superato con un punteggio minimo di 18/30. In caso di valutazione negativa, al massimo due degli esami del modulo possono essere ripetuti una sola volta. In caso di assenze per gravi e giustificati motivi è prevista una data suppletiva. La valutazione di tutti gli elementi indicati dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), deve essere positiva; in caso contrario il/la docente in formazione non può proseguire e concludere il corso di formazione;

b) mediante il progetto che viene valutato dalla/dal mentore. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio di cui all’articolo 12.

Articolo 11
Obbligo di presenza

1. La frequenza delle attività offerte dall’Università è obbligatoria. Il/La docente in formazione deve redigere una riflessione scritta per ogni corso di insegnamento.

2. Anche per gli altri elementi del corso di formazione la presenza è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore previsto. Nel caso in cui detta frequenza minima non venga raggiunta, il/la docente in formazione non viene ammesso / ammessa (a) alle prove e (b) al colloquio finale e quindi non può concludere il corso di formazione. Per le assenze inferiori al 25% sono previste delle misure obbligatorie di compensazione. La presenza obbligatoria può essere inferiore al 75% solo per gravi motivi. Nello specifico, la concessione delle deroghe spetta al Consiglio di corso. La documentazione delle presenze e delle prestazioni costituisce il presupposto per l’ammissione al colloquio finale.

Articolo 12
Conclusione del corso di formazione

1. Al termine del corso biennale di formazione il/la docente in formazione sostiene un colloquio finale sulla base del progetto elaborato per accertare le competenze acquisite.

2. Al colloquio finale sono ammesse/i le/i docenti in formazione che hanno adempiuto all’obbligo di frequenza del corso stabilito dall’articolo 11 e che hanno conseguito in tutte le prove una votazione di almeno 18/30.

3. Durante il colloquio finale, il/la docente in formazione presenta il progetto elaborato e lo discute con la commissione esaminatrice nominata dalla competente direttrice / dal competente direttore provinciale.

4. La commissione esaminatrice è composta:

a) da una dirigente scolastica / un dirigente scolastico che la presiede;

b) due docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato preferibilmente della rispettiva materia di insegnamento oppure di materie d’insegnamento affini;

c) dalla dirigente scolastica / dal dirigente scolastico presso la cui scuola il docente / la docente in formazione presta servizio nel secondo anno di formazione oppure svolge la copresenza in base alla convenzione di tirocinio di cui all’articolo 3, comma 3, oppure da una persona delegata dalla dirigente scolastica / dal dirigente scolastico;

d) dalla/dal mentore che non ha diritto di voto.

5. Il colloquio finale è superato se il/la docente in formazione raggiunge un punteggio minimo di 21/30. Il superamento del colloquio finale porta al conferimento dell’abilitazione all’insegnamento per le scuole professionali da parte della competente direttrice/del competente direttore provinciale. Non è consentita la ripetizione del colloquio finale. Un termine suppletivo è previsto solo in caso di assenza per gravi e giustificati motivi.

6. La valutazione finale del corso di formazione è formata nella misura dell’80% dalla media ponderata di tutti i voti conseguiti durante le attività di formazione e nella misura del 20% dalla votazione del colloquio finale e viene espressa in trentesimi. La votazione finale viene riportata nell’abilitazione.

7. La valutazione delle varie attività di formazione viene ponderata in base al rispettivo workload nella seguente misura :

• attività didattiche organizzate dalla Direzione Istruzione e Formazione di cui all’articolo

• 4, comma 1 lettere b) e c): 80%;

• progetto: 20%.

8. L’abilitazione all’insegnamento per le scuole professionali conseguita in base alle norme della presente deliberazione è valida anche per la classe di concorso affine nella scuola secondaria di primo o secondo grado purché il/la docente sia in possesso del titolo di studio prescritto per la relativa classe di concorso, compresi i requisiti minimi prescritti, e abbia conseguito i crediti formativi universitari secondo quanto stabilito dal regolamento del percorso formativo - 24 CFU, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, nelle discipline psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Articolo 13
Modifiche della deliberazione n. 752/2021

1. L’articolo 1, comma 1, dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è così sostituito:

“1. La presente deliberazione disciplina la formazione del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine e delle scuole secondarie paritarie e la formazione del-le/degli insegnanti delle scuole di musica della Provincia.”

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell‘ art. 3 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è inserita la seguente lettera e):

„e) I docenti delle scuole secondarie di I e II grado delle località ladine che richiedono l’ammissione al corso di formazione devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l’accesso all’insegnamento nelle scuole delle località ladine:

- attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, integrato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e

- attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, integrato dall’art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.”

3. L’articolo 3, comma 6, dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è così sostituito:

6. Le specifiche competenze disciplinari delle/dei docenti in formazione nella propria materia di insegnamento si evincono dai titoli di studio posseduti, ma devono essere confermate anche nell’ambito dell’osservazione in aula e della documentazione dello sviluppo delle competenze personali. Per le classi di concorso che comprendono un gruppo di materie e per le quali le disposizioni sui titoli di accesso non prevedono esami integrativi specifici, sono previsti moduli obbligatori nel corso dell’anno formativo, la cui valutazione positiva è requisito necessario per l’ammissione al colloquio finale. Questi moduli prevedono l’elaborazione di due aree tematiche approvate dall’ispettore/ispettrice competente in modus Blended Learning. Consistono nell’autoapprendimento, in compiti di lavoro orientati alla pratica, nella presentazione dell’elaborazione didattico-metodica in presenza e nell’attuazione concreta della rispettiva unità didattica in classe. Queste attuazioni concrete e le domande di approfondimento sono valutate da una commissione nominata dal direttore/dalla direttrice provinciale competente. È composta dal/dalla mentore, dal/dalla dirigente scolastico/a della scuola in cui si svolge l’unità didattica e da un/una docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella rispettiva classe di concorso/materia di insegnamento. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio finale.

4. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 sono inseriti i seguenti commi 9 e 10:

“9. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino delle carenze in merito all’attuazione didattico-metodica dei contenuti del percorso formativo, il direttore/la direttrice provinciale competente nomina una commissione straordinaria per la valutazione dell’insegnamento. La commissione è composta da

- un/a rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede,

- dall’esperto/a del rispettivo modulo didattico,

- dal/dalla mentore e

- dal/dalla dirigente scolastico/a dell’insegnante.

10. In caso di esito negativo dell’implementazione didattico-metodica, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la classe di concorso, alla quale aspira.”

5. L’articolo 4, comma 5, dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è così sostituito:

“5. La competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole determina gli elementi e l’ammontare del corso di formazione per le/i docenti di Italiano L2 (classi di concorso A078 e A079), il quale ha lo scopo di formare insegnanti che posseggono requisiti di accesso eterogenei, per rispondere alle specifiche esigenze dell'insegnamento della seconda lingua in Alto Adige, nonché gli elementi e l’ammontare del corso di formazione per le/i docenti dell’ambito disciplinare AD4 presso le scuole secondarie delle località ladine (classi di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado). In ogni caso, il possesso di 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche costituisce requisito di ammissione al corso di formazione per queste classi di concorso; il candidato / la candidata deve possedere almeno 6 crediti formativi universitari in almeno tre dei quattro suddetti ambiti disciplinari.”

6. Al termine della lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è inserito il seguente periodo:

“Per i candidati del modello integrato, il conseguimento dei 24 CFU nei campi dell’antropologia, della psicologia, della pedagogia e della didattica della metodologia non costituisce requisito di ammissione.”

7. Negli articoli 6 e 7 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 le cifre “25” sono sostituite dalle cifre “20”.

8. Il comma 2 dell’articolo 12 dell’allegato A della deliberazione n. 752/2021 è così sostituito:

“2. Il Consiglio di corso è formato da:

• la Direzione del corso proposta dalla Direzione Istruzione e Formazione che lo presiede;

• due rappresentanti delle Direzioni Istruzione e Formazione;

• un/a rappresentante della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina per temi riguardanti la formazione dei docenti della scuola di musica;

• un/a rappresentante della Direzione provinciale Scuola professionale tedesca e ladina per temi riguardanti la formazione dei docenti della scuola professionale.”

 

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