1. Le presenti disposizioni stabiliscono, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gli indirizzi e i criteri per l’organizzazione e la gestione del servizio di assistenza diurna alle persone anziane di cui all’articolo 11/quater, comma 1, della medesima legge. La gestione di detto servizio è delegata ai Comuni dall’articolo 10, comma 1, lettera e), della medesima legge.
2. I livelli di non autosufficienza menzionati nelle presenti disposizioni corrispondono a quelli indicati all’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche.
3. Le persone appartenenti alle tipologie di utenza alle quali è rivolto il servizio sono di seguito denominate utenti.