1. I centri di assistenza diurna possono essere gestiti direttamente da un ente gestore dei servizi sociali oppure la loro gestione può essere affidata da quest’ultimo, tramite convenzione, a un ente pubblico o privato, a un’associazione o a una cooperativa che non abbiano scopo di lucro. Un centro di assistenza diurna può essere gestito anche da una residenza per anziani accreditata. Presupposto per la gestione di un centro di assistenza diurna sono l’autorizzazione e l’accreditamento ai sensi dell’articolo 14.
2. Se un centro di assistenza diurna non è gestito dall’ente gestore dei servizi sociali in forma diretta, le condizioni per la gestione, nonché l’eventuale messa a disposizione di locali e personale, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1, nella quale devono sempre essere specificati
a) i criteri e le modalità di ammissione e dimissione delle e degli utenti;
b) le modalità di emissione delle fatture a utenti e famiglie che devono compartecipare alla tariffa e le modalità di pagamento dei costi da parte dell’ente gestore dei servizi sociali agli enti che erogano il servizio.
3. Il servizio di assistenza diurna in residenze per anziani può essere offerto solo da residenze per anziani accreditate.