1. I centri assistenza diurna dispongono dei seguenti locali:
a) sala ricreativa;
b) servizi igienici (con doccia/vasca);
c) cucina;
d) sala da pranzo;
e) stanze allestite per il riposo di quattro o cinque persone, in numero sufficiente a ospitare il cinquanta per cento delle persone assistite.
2. La sala ricreativa, la cucina e la sala da pranzo possono anche essere ospitate in un unico locale.
3. Se il centro assistenza diurna è situato all’interno di una residenza per anziani, la sala da pranzo e gli altri spazi a disposizione delle e degli ospiti della residenza possono essere utilizzati anche per l’assistenza diurna.
4. Gli spazi sono attrezzati e arredati in base alle esigenze delle e degli utenti. Gli arredi e le attrezzature devono essere tali da garantire la loro sicurezza, salute e il loro benessere.
5. I locali in cui è offerto il servizio di assistenza diurna devono essere conformi alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica, di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e di sicurezza antincendio.
6. I centri di assistenza diurna devono essere situati in una posizione il più possibile centrale e facilmente raggiungibile. Deve essere garantita un’adeguata segnaletica sia all’interno sia all’esterno dei locali.