1. Il servizio di assistenza diurna alle persone anziane di cui alle presenti disposizioni è gestito preferibilmente in forma di centri di assistenza diurna o di assistenza diurna nelle residenze per anziani, offrendo le prestazioni di cui all’articolo 8.
2. Scopo del servizio è l’accoglienza diurna delle e degli utenti che a causa di infermità fisiche o psichiche non sono più nelle condizioni di poter rimanere da soli nella propria abitazione o che necessitano di un’assistenza che né terze persone né il servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale possono fornire nella misura richiesta. Questo servizio mira anche a sgravare le persone che assistono familiari non autosufficienti.
3. L’obiettivo è stimolare, mantenere e ripristinare le capacità fisiche, psichiche e sociali delle e degli utenti così da consentire loro di rimanere nell’ambiente domestico o con la loro famiglia il più a lungo possibile.
4. L’obiettivo deve essere raggiunto attraverso programmi di assistenza individuali e tramite l’erogazione di prestazioni e interventi rispondenti alle esigenze della persona sulla base di una valutazione generale.
5. A tal fine, il servizio deve essere organizzato con la massima flessibilità possibile, da un lato rispetto alle esigenze delle e degli utenti e dei loro familiari, dall’altro rispetto alle risorse disponibili.
6. La capacità ricettiva dei centri di assistenza diurna non può essere inferiore a otto né superiore a 25 utenti presenti contemporaneamente. La capacità ricettiva del servizio di assistenza diurna in residenze per anziani non può essere superiore a tre utenti presenti contemporaneamente.
7. Va mantenuta una stretta collaborazione con gli altri servizi sociosanitari dell’ambito territoriale di riferimento, in particolare con il rispettivo sportello unico per l’assistenza e la cura, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.