1. Deve essere garantita la continuità sia nell’accettazione delle richieste sia nell’erogazione dei servizi.
2. L’orario di apertura giornaliero del servizio di assistenza diurna deve essere conformato anche alle esigenze individuali delle e degli utenti e dei loro familiari. Il servizio deve osservare un orario di apertura su almeno cinque giorni alla settimana per almeno 6 ore al giorno. Il servizio può anche offrire orari di apertura prolungati e assistenza nel fine settimana.
3. Per la gestione delle emergenze si devono prevedere misure appropriate e adeguate alle esigenze delle e degli utenti nonché del personale.
4. Il servizio deve garantire il rilevamento sistematico dei dati. Ai fini del rilevamento si utilizzano i moduli e i sistemi di rilevamento dell’Amministrazione provinciale.
5. Il servizio documenta e verifica la qualità delle prestazioni fornite alle e agli utenti, così come i risultati ottenuti.