(1) Le fonti di finanziamento dell’IPES sono:
(2) I contributi di cui al comma 1, lettera c), sono riferiti ai singoli interventi e commisurati al relativo costo di realizzazione.
(3) L’assunzione da parte dell’IPES di finanziamenti a medio o lungo termine deve essere approvata dalla Giunta provinciale.
(4) L’IPES adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del Codice civile, e conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.