(1) Per promuovere la collaborazione di quartiere, le attività sociali, la pacifica convivenza e buoni rapporti di vicinato possono essere realizzati modelli abitativi nuovi e innovativi, tra cui il co-housing e le case multigenerazionali, nonché nuove soluzioni abitative per determinati gruppi di persone, da assegnare in locazione a canone sociale o a canone sostenibile a persone aventi diritto.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione di progetti pilota e modelli abitativi innovativi. Con regolamento di esecuzione vengono determinati i requisiti per l’assegnazione e le condizioni per la permanenza negli alloggi, prevedendo eventualmente anche la sussistenza di particolari condizioni o il possesso di determinate competenze.
(3) Per evitare casi di emergenza sociale, per le questioni di interesse per gli inquilini e per la prevenzione degli sfratti, l’IPES, i Comuni e le Comunità comprensoriali possono scambiare le informazioni e i dati indispensabili, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. A tal fine possono essere coinvolte anche associazioni e organizzazioni di utilità sociale.
(4) L’IPES si avvale della collaborazione dei propri inquilini e inquiline per ottimizzare i rapporti con l’inquilinato e per controllare, salvaguardare e curare meglio il suo patrimonio immobiliare.