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d) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 51)
“Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

Art. 12 (Modelli abitativi innovativi e collaborazione di quartiere)   delibera sentenza

(1) Per promuovere la collaborazione di quartiere, le attività sociali, la pacifica convivenza e buoni rapporti di vicinato possono essere realizzati modelli abitativi nuovi e innovativi, tra cui il co-housing e le case multigenerazionali, nonché nuove soluzioni abitative per determinati gruppi di persone, da assegnare in locazione a canone sociale o a canone sostenibile a persone aventi diritto.

(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione di progetti pilota e modelli abitativi innovativi. Con regolamento di esecuzione vengono determinati i requisiti per l’assegnazione e le condizioni per la permanenza negli alloggi, prevedendo eventualmente anche la sussistenza di particolari condizioni o il possesso di determinate competenze.

(3) Per evitare casi di emergenza sociale, per le questioni di interesse per gli inquilini e per la prevenzione degli sfratti, l’IPES, i Comuni e le Comunità comprensoriali possono scambiare le informazioni e i dati indispensabili, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. A tal fine possono essere coinvolte anche associazioni e organizzazioni di utilità sociale.

(4) L’IPES si avvale della collaborazione dei propri inquilini e inquiline per ottimizzare i rapporti con l’inquilinato e per controllare, salvaguardare e curare meglio il suo patrimonio immobiliare.

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