(1) L’IPES ha un proprio statuto, approvato dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione, in cui sono stabiliti, in conformità alla presente legge, le sue finalità e attività, i compiti e le funzioni dei suoi organi, nonché le modalità della sua gestione finanziaria e contabile.
(2) All’IPES si applicano le norme in materia di assetto organizzativo di enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia.