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d) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 51)
“Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

Art. 8 (Direttrice/Direttore generale, Commissione tecnica e Commissione inquilinato)

(1) Il Consiglio di amministrazione nomina la Direttrice/il Direttore generale, il cui mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio. La Direttrice/Il Direttore generale è scelta/scelto fra le dirigenti e i dirigenti pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo dirigenti della Provincia, come previsto dalle norme relative alla struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) La Direttrice/Il Direttore generale opera alle dipendenze funzionali della/del Presidente dell’IPES, a cui relaziona periodicamente sull’attività svolta.

(3) La Commissione tecnica rilascia i pareri tecnico-amministrativi ed economici sui progetti preliminari ed esecutivi. La Commissione tecnica è così composta:

  1. la Direttrice/il Direttore della Ripartizione Servizi tecnici dell’IPES,
  2. la Direttrice/il Direttore dell’Ufficio tecnico della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa,
  3. una tecnica/un tecnico nominata/nominato dal Consorzio dei Comuni su proposta del Comune interessato.

(4) La Commissione inquilinato approva la graduatoria per l’assegnazione delle abitazioni dell’IPES e di quelle abitazioni affidate in amministrazione all’IPES e rilascia i pareri sui provvedimenti di revoca di cui all’articolo 15, comma 4, e di annullamento di cui all’articolo 16, comma 4, e su altri provvedimenti individuati dalla Giunta provinciale. La Commissione inquilinato è così composta:

  1. la Direttrice/il Direttore della Ripartizione Alloggi e Inquilinato dell’IPES,
  2. una/un rappresentante della Comunità Comprensoriale territorialmente competente,
  3. una/un rappresentante del Comune nel quale si trova l’abitazione.

(5) I membri delle Commissioni di cui ai commi 3 e 4 possono designare una sostituta/un sostituto per i casi di assenza o impedimento.

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