(1) L’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano è un ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Dal punto di vista funzionale, organizzativo, amministrativo, contabile e patrimoniale, l’IPES è autonomo e opera secondo criteri di sostenibilità, efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza. La Giunta provinciale esercita, nei confronti dell’IPES, funzioni di indirizzo e di controllo.
(2) L’IPES svolge i seguenti compiti e funzioni:
- attua i programmi di costruzione deliberati dalla Giunta provinciale tramite il recupero, l’acquisto, la nuova costruzione, la permuta e l’assunzione in locazione di immobili, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 4;
- amministra il proprio patrimonio immobiliare e quello di altri enti pubblici che gliene affidano la gestione, e ne cura la manutenzione;
- dà in locazione o affitto il patrimonio immobiliare proprio e quello che gli è stato affidato;
- promuove l’integrazione sociale, la pluralità sociale e i rapporti di buon vicinato, tra altro anche attraverso l’adozione di modelli abitativi innovativi, la messa a disposizione di soluzioni abitative a canone sostenibile nonché la realizzazione e messa a disposizione di spazi o locali per lo svolgimento di attività utili alla vita sociale e culturale del quartiere;
- svolge tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle leggi vigenti.
(3) La Giunta provinciale può trasferire, a titolo gratuito, il patrimonio abitativo della Provincia autonoma di Bolzano in proprietà all’IPES. La Giunta provinciale può altresì trasferire, a titolo gratuito, in proprietà all’IPES anche altri immobili. L’IPES utilizza tali immobili per attuare i propri programmi di costruzione o per effettuarne la permuta con altri immobili idonei alla realizzazione dei programmi di costruzione.
(4) I Comuni possono affidare in gestione il loro patrimonio immobiliare all'IPES dietro compenso, ad eccezione delle abitazioni di servizio.
(5) La Giunta provinciale può delegare, su richiesta, singoli Comuni ad occuparsi del recupero, della costruzione e/o della gestione di alloggi pubblici da assegnare in locazione. La delega avviene sulla base di una convenzione tra l’IPES e i Comuni, che disciplina anche il finanziamento e gli impegni reciproci.
(6) L’IPES può concedere in locazione abitazioni agli enti pubblici gestori dei servizi sociali territorialmente competenti, all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e ai Comuni per realizzare strutture residenziali ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, o altri servizi abitativi. Presupposto per la locazione è il parere favorevole della Ripartizione provinciale Politiche sociali. In caso di locazione all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, il parere è rilasciato dalla Ripartizione provinciale Salute. Su richiesta degli enti di cui al primo periodo, la messa a disposizione delle abitazioni può avvenire direttamente a favore di enti pubblici o organizzazioni private non a scopo di lucro che gestiscono i servizi in oggetto.
(7) Ai fini della sistemazione abitativa del personale sanitario che deve essere assunto per garantire il funzionamento dei comprensori sanitari, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un programma di costruzione straordinario dell'Istituto per l'edilizia sociale. Nei limiti della disponibilità all'interno delle case albergo, alcuni miniappartamenti possono inoltre essere messi a disposizione di enti senza scopo di lucro che operano nel settore sanitario e sociale per le esigenze delle persone che devono assistere i pazienti per tutta la durata della loro permanenza in ospedale, o per i pazienti stessi, limitatamente alla durata del periodo di cura. I criteri per l'assegnazione di questi miniappartamenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 3)
(8) La Giunta provinciale può autorizzare l’IPES ad affidare la gestione di case albergo ad enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro tramite apposite convenzioni.