(1) Sono organi dell'IPES:
- la/il Presidente dell’IPES in veste di rappresentanza legale;
- il Consiglio di amministrazione;
- l’Organo di controllo.
(2) Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti tre componenti:
- la/il Presidente;
- la/il Vicepresidente;
- con criterio di rotazione, una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, scelta/scelto in base alle proposte presentate da queste ultime.
(3) Tutti i/tutte le componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso di esperienza specifica nel campo dell'edilizia abitativa agevolata.
(4) Gli organi di cui al comma 1 sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata di tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico.
(5) Le nomine dei membri degli organi dell’IPES vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermate fino alla loro scadenza. Per assicurare la continuità di funzionamento degli organi, tre mesi prima della scadenza sono avviate le procedure per le nuove nomine.
(6) L’Organo di controllo relaziona al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale. La relazione va presentata ogni anno entro il mese di maggio.
(7) In caso di irregolare funzionamento degli organi di cui al comma 1, la Giunta provinciale può scioglierli, revocarne i componenti e nominare una commissaria/un commissario. L'amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi.
(8) Le indennità di carica spettanti alla/al Presidente, alla/al Vicepresidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e dell’Organo di controllo sono stabilite dalla Giunta provinciale.