(1) L’attività di commercio in sede fissa e l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica possono essere sospese per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
(2) Il periodo di sospensione di cui al comma 1 può essere prorogato, anche più volte, su richiesta motivata in relazione a eventi o fatti non imputabili all’interessato/interessata, per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi per volta.
(3) La comunicazione di sospensione dell’attività di cui al comma 1 va presentata al comune competente per territorio, tramite il SUAP, contestualmente alla data di sospensione o comunque entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione.