1. È consentita una congrua maggiorazione dei compensi di cui all’articolo 9, fino ad un massimo del 50%, per iniziative su contenuti e argomenti trattati a un livello di specializzazione particolarmente elevato o riferite a particolari destinatari, come per esempio il personale dirigenziale. La maggiorazione deve essere motivata dal curriculum vitae (per esempio esperti o esperte esterni di alta specializzazione o di ampia e riconosciuta fama a livello nazionale o internazionale) ovvero dall’esperienza professionale, dalle referenze indicate o dalla specifica formazione; si tiene conto in ogni caso delle tariffe di mercato attuali.
2. In caso di particolari esigenze o in situazioni strategiche o che costituiscono particolari sfide, quali ad esempio processi di riorganizzazione, accorpamento di strutture, introduzione di nuovi strumenti dirigenziali e simili, che richiedono l’intervento di esperti o esperte esterni di chiara fama o di particolare qualificazione ed esperienza nel rispettivo ambito di competenza, è ammessa una maggiorazione superiore a quella prevista dal comma 1, tenuto conto in ogni caso delle tariffe di mercato attuali per esperti o esperte dello stesso livello. A tal fine è tuttavia necessario che l’iniziativa e il compenso maggiorato siano approvati dall’assessore o dell’assessora provinciale competente o dall’organo di governo dell’ente che organizza l’iniziativa stessa.