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Delibera 26 gennaio 2021, n. 39
Criteri per i compensi a esperti o esperte esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia

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1. Sono approvati i criteri di cui all’allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. I criteri di cui al punto 1 trovano applicazione anche per gli autori e le autrici incaricati nell’ambito di iniziative di promozione della lettura.

3. La deliberazione della Giunta provinciale 31 marzo 2015, n. 385, e successive modifiche, è revocata.

4. Il terzo paragrafo della deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2011, n. 430, è soppresso.

Allegato

Criteri per i compensi a esperti o esperte esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano gli importi dei compensi a docenti/relatori o relatrici, moderatori o moderatrici, direttori o direttrici di corso, tutor e altri esperti o esperte esterni, di seguito denominati cumulativamente “esperti o esperte esterni”, incaricati delle iniziative di cui al comma 2.

2. I presenti criteri si applicano a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento, quali corsi, percorsi formativi, seminari, workshop, training, formazione pratica, convegni, congressi e conferenze, interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento, che prevedono ad esempio attività di supervisione, coaching, mediazione o counseling, nonché alle manifestazioni di promozione della lettura e alle altre iniziative analoghe organizzate dalle diverse strutture dall’Amministrazione provinciale tramite il conferimento di incarichi a persone fisiche esterne. Ciò vale sia per le iniziative in presenza, sia per la formazione a distanza e il blended-learning.

3. I presenti criteri non si applicano al personale stipendiato dalla Provincia sulla base di un rapporto di lavoro dipendente, per il quale trova applicazione la circolare del Direttore generale n. 4 del 17 marzo 2015, e successive modifiche.

4. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dei presenti criteri i compensi per artisti e artiste e per intellettuali di chiara fama, qualora erogati sulla base dell’articolo 2, comma 10, della legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9.

5. I presenti criteri fungono da direttiva per gli enti strumentali della Provincia, le scuole professionali provinciali e le scuole a carattere statale della Provincia.

Art. 2
Articolazione delle iniziative

1. Le iniziative di formazione e aggiornamento si articolano di norma in una o in più unità didattiche.

2. Un’unità didattica ha una durata di 60 minuti, intervallo incluso.

Art. 3
Attività di docente/relatore o relatrice

1. L’attività di docente/relatore o relatrice consiste nella trasmissione di saperi e nel supporto allo sviluppo di abilità e competenze e richiede un’apposita preparazione metodologico-didattica.

2. Tale attività comprende di norma la pianificazione dei contenuti, lo sviluppo e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento in forma di corsi, percorsi formativi, seminari, workshop, training, formazione pratica, relazioni nell’ambito di convegni, congressi e simili e la messa a disposizione dei relativi materiali.

Art. 4
Moderazione

1. La moderazione consiste in un’attività svolta nell’ambito di iniziative quali convegni, congressi, conferenze, dibattiti, workshop e simili, in cui la presenza e il supporto di un moderatore o di una moderatrice sono determinanti ai fini del buon esito dell’iniziativa stessa.

2. Il moderatore o la moderatrice è presente per tutta la durata dell’iniziativa e vi partecipa in modo attivo, conduce l’iniziativa stessa, presenta i singoli punti del programma, li chiarisce e li commenta, dirige e modera la discussione, riassume i risultati e i punti chiave, gestisce le situazioni critiche e simili.

3. In casi motivati, il moderatore o la moderatrice può elaborare materiali specifici e mirati per il gruppo di destinatari nonché la documentazione di sintesi sui risultati delle attività svolte.

Art. 5
Direzione di corso

1. La direzione di corso consiste prevalentemente in un’attività di pianificazione e di accompagnamento necessaria ai fini del buon esito e del regolare svolgimento di un’iniziativa di formazione o aggiornamento.

2. La struttura che conferisce l’incarico può concordare con il direttore o la direttrice di corso le seguenti prestazioni, a seconda delle esigenze:

a) preparazione e pianificazione dei contenuti;

b) gestione dei contatti con la struttura organizzatrice e con tutti i soggetti coinvolti nel progetto;

c) risoluzione di questioni inerenti ai contenuti;

d) monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività;

e) valutazione in itinere del lavoro ed elaborazione e attuazione delle misure di miglioramento;

f) apertura e chiusura del corso;

g) accompagnamento nella fase di analisi e di valutazione finale.

3. L’attività di cui al presente articolo non può superare il limite massimo del 50% delle unità didattiche previste dall’iniziativa (tirocini esclusi).

Art. 6
Tutoring

1. Il tutor o la tutor è la persona di riferimento per tutte le richieste dei partecipanti all’iniziativa di formazione o aggiornamento e riveste un ruolo di collegamento tra partecipanti stessi, referenti e organizzatori.

2. Tra le attività e i compiti di un tutor o di una tutor rientrano ad esempio:

a) il supporto nella scelta degli obiettivi e dei contenuti dei corsi/percorsi di formazione;

b) la preparazione e la verifica della qualità degli interventi;

c) l'accompagnamento individuale nel processo di apprendimento;

d) l’accompagnamento nei processi di gruppo e di apprendimento;

e) la supervisione di tirocinio;

f) il sostegno in questioni inerenti ad aspetti tecnici e contenutistici;

g) l'affiancamento nello svolgimento dei compiti, nella preparazione degli esami e nella produzione di elaborati;

h) la preparazione delle attrezzature tecniche e la relativa assistenza.

3. Il tutor o la tutor effettua inoltre valutazioni intermedie e finali, supporta gli organizzatori dell’iniziativa nell’attuazione di modifiche e partecipa a riunioni di monitoraggio e di coordinamento.

Art. 7
Interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento

1. Gli interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento, ad esempio tramite attività di supervisione, coaching, mediazione o counseling, sono indirizzati a:

a) gruppi o team;

b) persone singole con particolari o gravi problematiche lavorative;

c) dirigenti;

d) persone alla ricerca di un lavoro o con difficoltà di accesso al mercato del lavoro;

e) persone singole nell’ambito di percorsi di qualificazione, di miglioramento delle competenze o di mantenimento dell’occupabilità.

2. In particolare, è possibile prevedere un intervento di sostegno, promozione e/o accompagnamento per:

a) il superamento di situazioni problematiche gravi e di lunga durata nei rapporti tra i collaboratori o le collaboratrici o tra questi e gli utenti;

b) l’accompagnamento di gruppi di lavoro nuovi o di nuova formazione;

c) la preparazione di gruppi di lavoro o di gruppi professionali a nuove mansioni e competenze;

d) il sostegno nello specifico ambito professionale di competenza;

e) il primo inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;

f) il sostegno nell’ambito di percorsi di miglioramento delle competenze o di mantenimento dell’occupabilità;

g) accompagnamento nei processi di sviluppo.

Art. 8
Scelta degli esperti o delle esperte esterni e compensi

1. La scelta degli esperti o delle esperte esterni avviene di norma in base al curriculum vitae (che deve essere presentato in ogni caso), alle specifiche qualificazioni e competenze tecniche e didattiche, all’esperienza professionale, alle referenze indicate, alla qualità delle prestazioni già svolte (ad esempio facendo riferimento ai feedback dei partecipanti ai corsi) e tenuto conto delle tariffe di mercato attuali. Sono in ogni caso rispettate le procedure di affidamento.

2. Per singole iniziative di cui all’articolo 1, comma 2, possono essere conferiti incarichi anche a due o più esperti o esperte esterni, purché ciò sia motivato da esigenze metodologico-didattiche o contenutistiche oppure da altre ragioni specifiche, quali ad esempio la particolarità dei destinatari o il numero dei partecipanti.

3. Nel rispetto dei principi generali di economicità e di contenimento dei costi, si raccomanda di concordare con gli esperti e le esperte esterni compensi adeguati, anche inferiori agli importi massimi di cui agli articoli 9, 10 e 11, tenuto conto delle attuali tariffe di mercato.

4. Eventuali comportamenti difformi rispetto ai suddetti principi sono da ascriversi alla responsabilità contabile-amministrativa dei pubblici dipendenti e possono essere pertanto sottoposti a indagine da parte degli organi di controllo competenti.

Art. 9
Compensi per l’attività di docente/relatore o relatrice, per l’attività di moderazione e per gli interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento

1. Per l’attività di docente/relatore o relatrice nell’ambito di iniziative di formazione e aggiornamento, per l’attività di moderazione e per gli interventi di sostegno, promozione e/o accompagnamento è previsto il seguente compenso: fino a 110,00 euro per ogni ora, tenuto conto della tipologia dell’iniziativa, del livello di qualificazione e dell’esperienza professionale dell’esperto o dell’esperta.

2. Per l’attività di docente/relatore o relatrice nell’ambito di iniziative con dibattito quali convegni, congressi, conferenze, manifestazioni di promozione della lettura e iniziative analoghe è previsto il seguente compenso: fino a 400,00 euro per iniziativa.

Art. 10
Compenso per il tutoring

1. Per il tutoring è previsto il seguente compenso: fino a 60,00 euro per ogni ora.

Art. 11
Compenso per la direzione di corso

1. Per la direzione di corso è previsto il seguente compenso: fino a 85,00 euro per ogni ora, tenuto conto in particolare del grado di complessità e dell’entità delle attività da svolgere.

Art. 12
Maggiorazione dei compensi

1. È consentita una congrua maggiorazione dei compensi di cui all’articolo 9, fino ad un massimo del 50%, per iniziative su contenuti e argomenti trattati a un livello di specializzazione particolarmente elevato o riferite a particolari destinatari, come per esempio il personale dirigenziale. La maggiorazione deve essere motivata dal curriculum vitae (per esempio esperti o esperte esterni di alta specializzazione o di ampia e riconosciuta fama a livello nazionale o internazionale) ovvero dall’esperienza professionale, dalle referenze indicate o dalla specifica formazione; si tiene conto in ogni caso delle tariffe di mercato attuali.

2. In caso di particolari esigenze o in situazioni strategiche o che costituiscono particolari sfide, quali ad esempio processi di riorganizzazione, accorpamento di strutture, introduzione di nuovi strumenti dirigenziali e simili, che richiedono l’intervento di esperti o esperte esterni di chiara fama o di particolare qualificazione ed esperienza nel rispettivo ambito di competenza, è ammessa una maggiorazione superiore a quella prevista dal comma 1, tenuto conto in ogni caso delle tariffe di mercato attuali per esperti o esperte dello stesso livello. A tal fine è tuttavia necessario che l’iniziativa e il compenso maggiorato siano approvati dall’assessore o dell’assessora provinciale competente o dall’organo di governo dell’ente che organizza l’iniziativa stessa.

Art. 13
Casi particolari: riunioni, elaborazione di materiali e spese logistico-tecniche

1. La struttura organizzatrice può prevedere riunioni, anche a distanza in forma telematica, con l’esperto esterno o l’esperta esterna, per pianificare, definire, realizzare e valutare l’attività nonché per programmare le fasi successive della stessa. A tal fine, in casi particolari, può essere previsto un compenso ai sensi degli articoli 9, comma 1, 10, 11 e 12.

2. Per l’elaborazione di materiale didattico o di eventuali materiali di supporto e per ulteriori prestazioni particolari, come per esempio l’elaborazione di materiali specifici e mirati per il gruppo di destinatari o di questionari, la realizzazione di video di apprendimento e simili, la correzione di elaborati finali, la produzione di documentazione di sintesi dei risultati delle attività, l’assistenza tecnica nelle iniziative online, le registrazioni e l’utilizzo di webinar e simili, può essere concesso un adeguato compenso, tenuto conto dei prezzi correnti, ove esistenti.

3. In casi eccezionali, per iniziative di particolare natura può essere previsto un congruo compenso, tenuto conto dei prezzi correnti, ove esistenti, anche per:

a) il pagamento per la messa a disposizione di attrezzature tecnico-scientifiche;

b) l’eventuale pagamento della relativa assicurazione;

c) l’eventuale pagamento di personale per l’utilizzo delle suddette attrezzature;

d) lo sviluppo di fotografie o filmati;

e) il trasporto dei partecipanti dalla sede dell’iniziativa alla sede dello svolgimento delle eventuali prove pratiche.

4. La congruità del compenso di cui ai commi 2 e 3 viene valutata dalla struttura organizzatrice competente per il conferimento dell’incarico, tenuto conto dell’istruttoria svolta dal collaboratore o dalla collaboratrice, competente in materia, responsabile dell’iniziativa.

Art. 14
Aspetti tributari

1. I compensi di cui ai presenti criteri sono da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto e delle imposte sul reddito dei soggetti che non hanno la residenza fiscale in Italia.

2. I compensi di cui ai presenti criteri sono da intendersi al netto dell’IVA.

Art. 15
Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio vengono rimborsate dall’Amministrazione previa presentazione della relativa documentazione, nei limiti degli importi previsti dalla vigente disciplina di missione per il personale provinciale.

 

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