1. La direzione di corso consiste prevalentemente in un’attività di pianificazione e di accompagnamento necessaria ai fini del buon esito e del regolare svolgimento di un’iniziativa di formazione o aggiornamento.
2. La struttura che conferisce l’incarico può concordare con il direttore o la direttrice di corso le seguenti prestazioni, a seconda delle esigenze:
a) preparazione e pianificazione dei contenuti;
b) gestione dei contatti con la struttura organizzatrice e con tutti i soggetti coinvolti nel progetto;
c) risoluzione di questioni inerenti ai contenuti;
d) monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività;
e) valutazione in itinere del lavoro ed elaborazione e attuazione delle misure di miglioramento;
f) apertura e chiusura del corso;
g) accompagnamento nella fase di analisi e di valutazione finale.
3. L’attività di cui al presente articolo non può superare il limite massimo del 50% delle unità didattiche previste dall’iniziativa (tirocini esclusi).