1. La scelta degli esperti o delle esperte esterni avviene di norma in base al curriculum vitae (che deve essere presentato in ogni caso), alle specifiche qualificazioni e competenze tecniche e didattiche, all’esperienza professionale, alle referenze indicate, alla qualità delle prestazioni già svolte (ad esempio facendo riferimento ai feedback dei partecipanti ai corsi) e tenuto conto delle tariffe di mercato attuali. Sono in ogni caso rispettate le procedure di affidamento.
2. Per singole iniziative di cui all’articolo 1, comma 2, possono essere conferiti incarichi anche a due o più esperti o esperte esterni, purché ciò sia motivato da esigenze metodologico-didattiche o contenutistiche oppure da altre ragioni specifiche, quali ad esempio la particolarità dei destinatari o il numero dei partecipanti.
3. Nel rispetto dei principi generali di economicità e di contenimento dei costi, si raccomanda di concordare con gli esperti e le esperte esterni compensi adeguati, anche inferiori agli importi massimi di cui agli articoli 9, 10 e 11, tenuto conto delle attuali tariffe di mercato.
4. Eventuali comportamenti difformi rispetto ai suddetti principi sono da ascriversi alla responsabilità contabile-amministrativa dei pubblici dipendenti e possono essere pertanto sottoposti a indagine da parte degli organi di controllo competenti.