(1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, tenendo presente che, nella fattispecie, per “Provincia“ è da intendersi “Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”, per “Giunta provinciale” e “Presidente della Provincia” è da intendersi “direttore/direttrice generale”, per “componente di Giunta competente” e “direttore/direttrice di dipartimento” è da intendersi “direttore amministrativo/direttrice amministrativa”.