(1) Non meno di tre mesi prima della scadenza dell’incarico del direttore/della direttrice d’ufficio, il direttore/la direttrice di ripartizione competente o il dirigente amministrativo/la dirigente amministrativa di presidio ospedaliero esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, e, sentito il direttore amministrativo/la direttrice amministrativa o il direttore/la direttrice di comprensorio sanitario, ne consegna copia al direttore/alla direttrice d’ufficio oggetto del giudizio.
(2) In caso di giudizio globale non soddisfacente, il direttore/la direttrice d’ufficio può presentare, entro 30 giorni, le proprie controdeduzioni.
(3) Tenuto conto delle controdeduzioni del direttore/della direttrice d’ufficio il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto al direttore/alla direttrice generale che deciderà sull’eventuale rinnovo dell’incarico dirigenziale.
(4) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell’incarico di direttore/direttrice di ripartizione. In tal caso il giudizio complessivo viene espresso dal direttore amministrativo/dalla direttrice amministrativa per il direttore/la direttrice di ripartizione e gli altri/le altre dirigenti a livello aziendale, mentre è espresso dal direttore/dalla direttrice di comprensorio per i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero e gli altri/le altre dirigenti a livello comprensoriale. Tenuto conto delle controdeduzioni del direttore/della direttrice di ripartizione il giudizio complessivo non soddisfacente viene sottoposto al direttore/alla direttrice generale al fine di decidere se rinnovare o meno l’incarico.