(1) In casi di particolare necessità, qualora non vi sia un sostituto/una sostituta, il direttore/la direttrice generale può affidare temporaneamente la direzione di una ripartizione al direttore/alla direttrice di un’altra ripartizione ovvero la direzione di un ufficio al direttore/alla direttrice di un altro ufficio.
(2) Per tutte le altre posizioni dirigenziali la direzione viene affidata al sostituto/alla sostituta o a un/una dirigente di livello pari o superiore.