(1) Presso la direzione generale è istituito un albo dirigenti e aspiranti dirigenti, nel quale sono iscritti i/le dipendenti che hanno conseguito l’idoneità per l’assunzione di incarichi dirigenziali.
(2) L’albo è suddiviso in due sezioni:
(3) In fase di prima applicazione sono iscritte d’ufficio nelle sezioni A o B dell’albo di cui al comma 1 le persone che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto ricoprono un incarico dirigenziale di direttore/direttrice di ripartizione, dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero o di direttore/direttrice d’ufficio. Gli aspiranti dirigenti che al momento dell’abolizione dell’“Albo degli aspiranti dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Azienda sanitaria” hanno ottenuto l’idoneità ai fini della nomina a direttore/direttrice di ripartizione, dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero o a di direttore/direttrice d’ufficio sono iscritti su domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.