(1) Il direttore/La direttrice generale, su proposta del direttore amministrativo/della direttrice amministrativa nomina i direttori/le direttrici di ripartizione, i direttori/le direttrici d’ufficio nonché gli altri/le altre dirigenti e i relativi sostituti/le relative sostitute.
(2) Il direttore/La direttrice generale, su proposta del direttore/della direttrice di comprensorio, nomina i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero, i direttori/le direttrici d’ufficio nonché gli altri/le altre dirigenti a livello comprensoriale e i relativi sostituti/le relative sostitute.
(3) Ai fini della nomina dei direttori/delle direttrici d’ufficio devono essere sentiti anche i direttori/le direttrici di ripartizione o i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero competenti.