(1) I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:
“5. In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.
7. Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.”