(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione.”
(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“9. Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell’individuazione della società o dell’azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all’utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale.”