(1) All’inizio del comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente periodo: “Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze.”
(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“7. Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell’articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.”