(1) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ed è pari al due per cento dell’importo contrattuale. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della garanzia sino all’uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del cinque per cento dell’importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.”