(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. L’istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell’offerta.”