(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“5. L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.”