1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti e delle iniziative ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale n. 17/1993 su almeno il 6% degli investimenti e delle iniziative agevolati, cui vanno aggiunti i casi che l’Area funzionale ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità in base alla lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.
2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano prodotto dichiarazioni o documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.
3. L’Area funzionale Turismo avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo; detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica di quanto disposto al comma 2. Se necessario, il controllo potrà avvenire anche mediante sopralluogo.
4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri ed in particolare di quelle di cui all’articolo 24 (Obblighi), determina la revoca del contributo e la restituzione totale o parziale del relativo importo, maggiorato degli interessi legali. L’intero procedimento di controllo ed eventuale assunzione di provvedimento sanzionatorio deve terminare entro il termine massimo fissato dall’Area funzionale.
6. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing, il mancato riscatto al termine del contratto comporta la revoca dell’agevolazione.
7. La violazione – accertata dalle strutture competenti – in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro, nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell’intera agevolazione.
8. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca dell’agevolazione nei seguenti casi:
a) se la violazione degli obblighi è da ricondursi a un incidente, una malattia o un decesso che pregiudica gravemente e durevolmente la prosecuzione dell’attività aziendale;
b) nel caso di danni causati da incendio o furto;
c) in casi motivati ai quali sia da attribuire un’importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico.
9. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino a essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale:
a) trasformazione dell’impresa in altra impresa industriale, artigiana, commerciale, di servizio, purché i beni siano agevolabili anche in base ai criteri del nuovo settore di appartenenza dell’impresa;
b) operazioni di sale e lease-back;
c) fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.