2. La concessione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione è disposta con decreto del Direttore/della Direttrice d’area, previa presentazione della lettera di approvazione e della relazione istruttoria di un istituto di credito o di un istituto di leasing convenzionato.
3. Le domande di liquidazione relative alle domande presentate ai sensi dell’articolo 21, comma 1/bis devono essere presentate, unitamente alla documentazione di spesa, esclusivamente online, attraverso il servizio e-government.
4. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi che concorrono alla formazione dell’importo totale.
5. Per la valutazione delle domande l’Area funzionale Turismo può avvalersi di pareri e stime.
6. La spesa ammessa va arrotondata ai 500,00 euro inferiori per progetti di cui al capo II e ai 100,00 euro inferiori per le iniziative di cui al capo III della presente sezione.
7. Non sono ammesse alle agevolazioni l’IVA, l’imposta di registro o altre imposte, gli investimenti realizzati mediante operazioni finanziarie, quali ad esempio la cessione di quote.
7/bis. La liquidazione del contributo a fondo perduto è disposta in seguito alla realizzazione dell’investimento o dell’iniziativa e alla rendicontazione della spesa, che deve essere effettuata entro la fine dell’anno successivo a quello di imputazione della spesa.
7/ter. Trascorso il termine di cui al comma 7/bis senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca dell’agevolazione. Per gravi e motivate ragioni può essere richiesta, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, l’agevolazione è automaticamente revocata.
8. Nel caso di finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione, la liquidazione può avvenire anche in più acconti, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti. L’istituto è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Area funzionale Turismo dell’avvenuto accertamento, che si basa sull’esame della documentazione indicata ai commi precedenti.
9. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la liquidazione l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi, oppure se la ditta individuale/società, a seguito di suo scioglimento o di cessazione dell’attività, è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale/società, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, a condizione che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.