1. Salvo eventuali disposizioni particolari contenute nei presenti criteri di applicazione, beneficiarie delle misure di sostegno sono le imprese iscritte presso la Camera di Commercio come imprese individuali, società, consorzi o comunioni d’interesse, che hanno un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano, nonché le imprese che hanno affidato la gestione della stessa ad altri soggetti (sono escluse le mense aziendali, codice Ateco 2007: 56.29.1 ¬ – 56.29.10).
2. Possono presentare domanda di agevolazione anche persone fisiche, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa. La concessione dell’agevolazione è subordinata all’avvenuta costituzione ed iscrizione del soggetto interessato presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa per cui si intende presentare domanda di agevolazione.
3. Possono anche ottenere agevolazioni i consorzi, le cooperazioni nonché le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese.
4. Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti in regime “de minimis” (regolamento (UE) n. 2831/2023) (7). Altri aiuti possono essere eventualmente concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.
5. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (6).
6. Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.
7. Attività miste: sono agevolabili dall’Area funzionale Turismo per l’investimento prevalente anche le spese relative ad investimenti che riguardano attività di un altro settore economico di cui ai presenti criteri, a condizione che tali spese rientrino tra gli investimenti ammissibili per tale settore.
8. Trasferimento di beni e fornitura di servizi tra parenti ed affini e tra società:
a) Non sono ammessi alle agevolazioni gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, fra una società ed i suoi soci, fra società associate o collegate, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, o fra società delle quali fanno parte gli stessi soci;
b) In caso di trasferimento di beni o fornitura di servizi fra società costituite solo in parte dagli stessi soci o da coniugi e parenti entro il terzo grado in linea retta, può essere ammessa solo la parte corrispondente alla quota societaria dei soci non facenti parte della società venditrice, o non legati dai suddetti vincoli di matrimonio o di parentela ai soci della società venditrice. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante operazioni di leasing.