1. La concessione delle agevolazioni comporta per il beneficiario l’assunzione degli obblighi di seguito elencati.
2. Per i beni agevolati di cui al capo II della presente sezione, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per i periodi di seguito elencati. Per i medesimi periodi, elencati nelle lettere seguenti, i beni non possono essere alienati, dati in affitto, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali:
a) nel caso di beni mobili e lavori non soggetti a concessione edilizia, per tre anni a partire:
- dalla data della fattura di acquisto e nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;
- dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di lavori/acquisto mediante leasing;
b) nel caso di acquisto di locali o edifici aziendali oppure nel caso di opere di costruzione soggette a concessione edilizia, per dieci anni a partire:
- dalla data del contratto di compravendita o dall’atto di trasferimento, nel caso di procedure concorsuali;
- dalla data del verbale di collaudo o di consegna del bene, nel caso di lavori di costruzione/acquisto mediante leasing;
- dalla data di rilascio della licenza d’uso.
2/bis. La durata del finanziamento deve corrispondere almeno alla durata degli obblighi di cui al comma 2.
3. In caso di cessione anticipata del bene agevolato, il finanziamento deve essere estinto anticipatamente.
4. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing e lease-back è obbligatorio il riscatto da parte del beneficiario dei beni oggetto dei relativi contratti.
5. I beneficiari sono obbligati a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che sono privi di altra assicurazione pensionistica.
6. I beneficiari sono obbligati a comunicare, entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione che possa influire sulla concessione dell’agevolazione o determinarne la revoca anche parziale.
7. Gli obblighi di cui sopra si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi caratteristiche simili a quelle dei beni originari. La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario e con un bene di importo almeno pari. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
8. I beneficiari sono obbligati, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Area funzionale la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per mantenere l’agevolazione.